Chiudere snc o sas senza notaio

Chiudere snc o sas senza notaio

E’ possibile chiudere una snc o una sas senza l’ausilio del notaio in alcuni casi previsti dal codice civile

Ebbene sì, è possibile chiudere una SNC – società in nome collettivo – o una SAS – società in accomandita semplice, senza l’ausilio del notaio, grazie agli strumenti messi a disposizione dal codice civile.

Sia la SNC che la SAS, sono considerate Società di Persone, ossia benché vi sia una distinzione giuridica tra la società e i soci, vige tuttavia l’autonomia patrimoniale imperfetta. Questo ne determina la confusione del capitale del socio da quello della società. Infatti in caso di fallimento, non ne risponde solo la società con i beni ma anche il socio in prima persona con il proprio capitale.

Per le SAS, l’unica eccezione vale per i soci accomandanti, i quali sono responsabili solamente per il capitale conferito. In poche parole se un socio accomandante ha versato in società 1000 euro, al massimo perdere quelli, ma nessuno potrà intaccare il suo patrimonio personale.

Chiudere snc o sas senza notaio: come fare?

Sia per le SAS che per le SNC, la costituzione avviene obbligatoriamente per atto pubblico, ossia innanzi ad un notaio. I soci si devono presentare e firmare l’atto costitutivo, il quale verrà depositato al registro delle imprese entro 20 giorni dalla sua redazione. LEGGI ANCHE CHIUDERE UNA SRL SENZA L’AUSILIO DEL NOTAIO.

Se per l’apertura l’ausilio del notaio è fondamentale, per la cessazione non lo è sempre. Prima di addentrarci nelle casistiche specifiche di cessazione di una società di persone, è bene avere sotto mano la fonte del diritto primaria riguardante questo argomento, ossia l’art. 2272 del codice civile. Nel citato articolo è racchiusa la guida giuridica che determinano le fasi di scioglimento ed estinzione di una società di persone – SNC o SAS -.

Chiudere snc o sas senza notaio: quali sono i casi?

Citando il codice civile, l’articolo 2272, presuppone le seguenti casistiche che portano all’estinzione di una società di persone:

  1. Per il decorso del termine: sullo Statuto sociale è indicata la data di estinzione di una società. Solitamente i Notaio prefissano questa data al 2050.
  2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità nel conseguirlo: quando viene conseguito l’oggetto – ossia lo scopo – sociale, la stessa può estinguersi. Lo stesso vale per l’impossibilità nel conseguirlo per cause di forza maggiore ad esempio.
  3. Per volontà di tutti i soci: i soci possono sempre e comunque, secondo le modalità annotate nello Statuto, chiedere l’estinzione della società.
  4. Quando viene a mancare la pluralità dei socio o non viene ricostituita nei termini di mesi sei: chiaramente se per un motivo o per un altro, viene a mancare la pluralità dei soci, la stessa cessa di esistere. Attenzione: è possibile ricostituire la pluralità dei soci, ma entro e non oltre sei mesi dall’uscita degli stessi tali da determinare l’impossibilità di continuare sotto forma di società.
  5. Per altre cause previste dallo Statuto.
  6. In seguito alla procedura di Liquidazione.

Secondo la giurisprudenza nel casi previsti dal comma 2 e dal comma 4, è possibile chiedere la cancellazione al Registro delle Imprese in forma semplificata, ossia solo con l’ausilio di una “certificazione di atto notorio” contenuta in un verbale di assemblea straordinaria, senza la ratifica da parte del Notaio.

Chiudere snc o sas senza notaio per impossibilità nel raggiungere lo scopo sociale

Uno dei casi più diffusi per la cessazione di una società di persone è quello dell’impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale per cause di forza maggiore o per continua inattività dell’assemblea.

ESEMPIO DI CESSAZIONE PER IMPOSSIBILITA’ NEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

La società Alfa snc, in seguito alla crisi dovuta dal Covid-19 ha visto una riduzione drastica delle sue commesse, tali da determinare una perdita sostanziale degli utili tra il 2019 e il 2020.

In questo caso la società Alfa snc ha diritto a redigere un verbale di assemblea straordinaria, decidendo lo scioglimento anticipato, per cause di forza maggiore. Il verbale va redatto da tutti i soci e firmato dal legale rappresentante in carica.

ESEMPIO DI CESSAZIONE PER LA PERDURANTE INATTIVITA’ DELL’ASSEMBLEA

La società Beta sas, composta da tre soci, coloro i quali per dissidi interni non vanno più d’accordo, decidono di chiudere la società e continuare la propria opera ognuno per conto suo.

In questo caso la società Beta sas, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, deve convocare un assemblea, nella quale va redatto un verbale ove si spiegano le motivazioni specifiche per le quali i soci non possono continuare il proprio percorso insieme.

In entrambi i casi nel verbale, va dichiarato che non vi sono più rapporti giuridici in corso e che i crediti ed i debiti sono stati liquidati anteriormente la fase di estinzione. In caso di presenza di debiti, vigendo l’autonomia patrimoniale imperfetta, rimangono sempre in capo ai soci responsabili.

Chiudere snc o sas senza notaio per mancata ricostituzione della pluralità dei soci

In caso di fuoriuscita di uno o più soci, per volontà o meno, il “socio superstite” ha l’onere di trovare un sostituto entro i termini di sei mesi, pena la decadenza del titolo di società stessa.

In caso di mancata ricostituzione della pluralità in questi termini, il socio è obbligato a presentare la pratica di cancellazione della società. Anche in questo caso è possibile presentare la pratica in forma semplificata.

Va dichiarato in un apposito verbale di assemblea straordinaria, che non è stato possibile ricostituire la pluralità dei soci asi sensi del titolo V del codice civile, tale da cagionarne l’estinzione.

Chiudere snc o sas senza notaio: come si fa?

La cessazione delle società è considerata un’operazione straordinaria. Ogni Camera di Commercio, ha le proprie procedure, ma in genere si presenta la pratica tramite Fedra, un plug-in messo a disposizione da InfoCamere. E’ un programma piuttosto tecnico da utilizzare dedicato agli esperti di settore.

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