L’avviso bonario impugnabile in sede tributaria

L’avviso bonario impugnabile in sede tributaria

L’avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario anche se non rientra nell’elenco indicato dall’art. 19 del Dlgs 546/1992.

A sancirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 3466 deposita il 12/02/2021 che accoglieva il ricorso di una società avverso una comunicazione di irregolarità trasmessa dall’Agenzia delle Entrate in esito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 del D.p.r. 600/1973.

L’AVVISO BONARIO E’ IMPUGNABILE: LA RATIO

Entrambi i precedenti gradi di giudizio ritenevano inammissibili il ricorso in oggetto, sostenendo che la comunicazione di irregolarità in oggetto non è annoverata tra gli atti avverso i quali sia proponibile ricorso ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 546/1992. Sostenevano i giudici medesimi che l’atto emesso si tratta di un mero invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale e non comporta di fatto una pretesa tributaria certa e definitiva.

La Suprema Corte, seguendo un orientamento sempre più costante, accoglieva il ricorso del contribuente sottolineando il principio che l’elencazione degli atti autonomamente impugnabili pur essendo da considerarsi tassativa, va interpretata in senso estensivo per renderla aderente al rispetto dei principi costituzionali di tutela del contribuente contenuto artt. 24 e 53 della Costituzione e al buon andamento della Pubblica Amministrazione contenuta nell’art. 97 della Costituzione.

Ne deriva per il contribuente la facoltà e non l’obbligo di ricorrere al giudice tributario  avverso tutti gli atti emanati dall’ente impositore che portano a conoscenza del contribuente una pretesa certa e definitiva senza la necessità di attendere che la stessa “si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992”.

L’AVVISO BONARIO E’ IMPUGNABILE: LA PROCEDURA GIUDIZIARIA

Il contribuente quindi avuto conoscenza della pretesa tributario contenuta nell’atto formale ex art. 36 del D.p.r. 600/1973 può impugnare il provvedimento senza attendere la successiva notifica di un atto espressamente indicato nel già menzionato elenco. La decisione della Corte di Cassazione che rimarca un favor iuris sempre più vicino al contribuente, impone però una considerazione di ordine pratico.

La presentazione del ricorso avverso il controllo automatizzato trasmesso dall’Agenzia delle Entrate non sospende di fatto la notifica della cartella di pagamento ed è pertanto consigliabile il tal senso procedere all’impugnazione della stessa per evitare che le somme pretese dal fisco diventino definitive e inappellabili.

L’AVVISO BONARIO E’ IMPUGNABILE: CONSIDERAZIONI

In sostanza se il contribuente ha già proposto ricorso avverso l’avviso bonario deve farlo anche contro la cartella esattoriale incardinando nella medesima Commissione tributaria due distinti ricorsi con due distinti contributi unificati. Diventa quindi necessario che il contribuente valuti l’opportunità o meno se impugnare l’avviso bonario oppure attendere la notifica della successiva cartella di pagamento.

A prescindere dalle strategie difensive da adottare, l’ordinanza in oggetto traccia un solco ancora più grande tra la rigida elencazione dettata dal legislatore in merito agli atti avverso i quali proporre ricorso e l’interpretazione estensiva della norma stessa declarata dai giudici tributari.