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Bonus sanificazione, i dettagli

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Bonus sanificazione
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Bonus sanificazione, i dettagli

Il decreto Rilancio aveva introdotto l’idea di un bonus sanificazione per tutte quelle realtà commerciali e di professione aperte al pubblico che erano state obbligate, per poter riaprire, a munirsi di grandi quantità di dispositivi di protezione personale e di gel disinfettante e detersivi appositi altamente igienizzanti per la sanificazione dei locali di lavoro per la protezione di clienti e dipendenti.

Finalmente dopo 2 mesi dall’emanazione del decreto si vedono le prime indicazioni precise in merito alle modalità di sfruttamento di tale bonus, le comunica infatti con una circolare apposita l’Agenzia delle Entrate.

CHE COS’E’

Il bonus prenderà la forma di un credito d’imposta del 60% sulle spese, per sanificazione ed acquisto di DPI, che devono essere comprovate da regolare fattura recante data riconducibile all’anno 2020.In ogni caso l’importo totale detraibile può arrivare ad un massimo di 60.000 € per azienda.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione di reddito e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su F24 in sede di dichiarazione dei redditi il prossimo anno, in alternativa però permane la possibilità di cederlo a soggetti terzi, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

CHI PUO’ BENEFICIARNE

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni precise in merito alla platea di interessati asserendo che essa è composta da tutte quelle attività d’impresa, arte o professione, siano esse rappresentate da lavoratori autonomi o imprese, che lavorino a contatto col pubblico, ed in particolare sottolinea che sono compresi:

  • Lavoratori autonomi e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che producano reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato
  • Enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR
  • Persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitino arti e professioni producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR
  • Forfetari
  • Soggetti in regime di vantaggio
  • Imprenditori agricoli ed imprese agricole
  • Associazioni, Enti privati ed Enti del terzo settore anche se non esercitano, in via principale, attività di impresa

QUALI SPESE SI POSSONO DETRARRE

La circolare 20/E del 10 luglio 2020 chiarisce poi quali siano le spese che si possano detrarre dalle imposte fornendo un elenco dettagliato di tutti i DPI e dei dispositivi di sicurezza rientranti nella misura in questione, fermo restano il comprovabile acquisto nell’anno 2020.

Sono quindi comprese le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, l’acquisto di DPI come guanti, mascherine, occhiali protettivi, tute, grembiuli, calzari, gel disinfettanti… ed ulteriori dispositivi di sicurezza come ad esempio termometri e termoscanner, vaschette igienizzanti, pannelli in plexiglas e pannelli separatori in genere.

La novità è sicuramente quella relativa alla sanificazione “fai da te”, infatti le aziende possono usufruire del bonus anche se decidessero di non avvalersi di una ditta esterna appaltata appositamente ma semplicemente adibendo un proprio lavoratore, correttamente formato, alla mansione in questione, deducendo pertanto le sue ore di lavoro dedicate alla stessa.

DOMANDA E SCADENZE

Si può aderire al bonus via web, inoltrando il modello apposito relativo alle spese sostenute ammissibili al credito tramite la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite Fisconline o Entratel, e si riceverà una risposta nei successivi 5 giorni.

La richiesta sarà da scindere in 2 parti, la prima che fa capo all’art.120 che ammette le spese sostenute per l’adeguamento dei luoghi di lavoro che potrà essere inoltrata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021 e poi quella per le spese per sanificazione e DPI (art.125) da trasmettere tra il 20 luglio 2020 ed il 7 settembre 2020.

Nel caso di invio successivo al 31 dicembre 2020, si dovranno indicare solamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La cessione del credito può essere trasmessa a partire dal 1° ottobre 2020 ed esso può essere utilizzato dal soggetto ricevente nell’anno di imposta 2021, termine ultimo per la trasmissione, salvo proroghe, dovrebbe essere il 31 dicembre 2021.

Tutte le domande sono rettificabili ed eventualmente l’ultima trasmessa sostituirà la precedente integralmente.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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