Calcolo tasse regime forfettario 2019

Calcolo tasse regime forfettario 2019

Il regime forfettario 2019 offre numerosi vantaggi rispetto al regime semplificato e al regime ordinario.

Il regime forfettario inizialmente prevedeva alcuni “paletti” che il contribuente non poteva superare nel corso dell’anno.

Con la riforma fiscale 2018, molti vincoli sono stati tolti, lasciando al contribuente più margine di manovra.

I vincoli del regime forfettario 2019

Per aderire al regime forfettario innanzitutto bisogna esercitare attività di impresa o lavoro autonomo e professionale sotto forma di impresa individuale.

Non tutte le imprese sono ammesse come previsto dalla Finanziaria:

  • Chi ha partecipazioni in società sia di persone che di capitali: rispetto alla vecchia normativa, che prevedeva che fossero esclusi solo coloro che avessero avuto partecipazioni in SAS, SNC e SRL in regime di trasparenza, la nuova norma cassa anche le partecipazioni in SRL ordinarie e semplificate. Attenzione però: la circolare 9/E del 10/04/2019 ha chiarito che per attivare tale vincolo la partecipazione deve essere qualificata, ossia il contribuente deve controllare direttamente o indirettamente la società e nel contempo la stessa deve avere un codice ATECO molto simile o uguale all’attività svolta in forma individuale nel regime forfettario.
  • Chi fattura in modo abituale e continuativo per un ex datore di lavoro, ove ha avuto contratto negli ultimi 2 anni.
  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito(es. agenzie di affari, compravendita auto, agenzie viaggi ecc)
  • I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.
  • I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Il vincolo principale del regime forfettario 2019 è il fatturato che non deve superare i 65.000 €.

Il fatturato massimo deve essere proporzionato ai mesi reali di lavoro. Ad esempio se apri la partita iva a metà anno il limite non sarà di 65.000 ma di 32.500, e così via.

I vantaggi del regime forfettario 2019

Il regime forfettario offre una serie di vantaggi al contribuente. Per capire quali sono dobbiamo prima sapere come si calcolano le tasse.

Le tasse nel regime forfettario si calcolano su una base imponibile fissa determinata da un coefficiente di redditività.

Il coefficiente di redditività varia a seconda dell’attività esercitata e dal codice ATECO.

Una volta determinata la base imponibile vanno calcolate le imposte. Qui entra in giovo il vantaggio: sì perchè chi si trova nel regime forfettario paga il 5% di tasse per cinque anni. Dopo i cinque anni pagherà il 15%, se rimane nel regime ovviamente.

Chi invece trasforma la propria impresa, o apre la partita iva entro i 3 anni dalla chiusura di una precedente attività, paga subito il 15%.

Altri vantaggi

  • Non obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili, in quanto i costi non sono deducibili;
  • Non si ha l’IVA in fattura;
  • Nessuna ritenuta d’acconto in fattura;
  • NO fattura elettronica B2B.
  • Possibilità di avere dei dipendenti
  • Nessun limite di spesa per i beni strumentali

Riduzione dei contributi

Gli artigiani e commercianti pagano dei contributi fissi, indipendentemente dal fatturato realizzato nell’anno, i quali ammontano a 3.700 € c.a.

Oltre a questi contributi, nel caso di superamento della soglia di 15.710 € di reddito si paga il 24% di eccedenza (21% per gli under 21).

I contribuenti nel regime forfettario hanno diritto ad una riduzione forfettario del 35% dei contributi fissi e variabili.

Sottolineo che i contributi sono l’unico “costo” decidibile al fine del calcolo delle tasse.

Esempio

Poniamo il caso di un disegnatore che si abilità alla professione e apre la partita iva nel 2019. Nello stesso anno realizza un fatturato di € 24.000. Come previsto paga i contributi fissi per € 2.400 sempre nel 2019.

La prima cosa da fare è calcolare il coefficiente di redditività relativo all’attività svolta, ossia il 78% di 24.000 €. Sul risultato di 18.720 €, al fine del calcolo dell’imposta del 5%, dobbiamo ancora decurtare i 2.400 € di contributi pagati nel 2019. Sulla base imponibile finale di € 16.320 € calcoliamo il 5% di imposta che ci da il risultato di € 816.

Per il calcolo dei contributi extra-soglia, dobbiamo tenere in considerazione la prima base imponibile di € 18.720 sulla quale differenza rispetto alla soglia di € 15.710 dobbiamo calcolare il 24% (il disegnatore grafico ha più di 21 anni).

CALCOLO: (18.720-15.710)x24% = 722 €

Non finisce qui: al risultato dobbiamo decurtare la riduzione forfettaria del 35%, la quale ci da un risultato finale di € 535, i quali dovranno essere versati insieme alle tasse. Gli stessi concorreranno a formare la base imponibile al fine del calcolo delle imposte nell’anno venturo.

PROIEZIONE 2019-2020

2019 2020
RICAVI  €   24.000,00  €   30.000,00
BASE IMPONIBILE 78%  €   18.720,00  €   23.400,00
CONTRIBUTI PAGATI  €     2.400,00  €     2.935,11
BASE IMPONIBILE FINALE  €   16.320,00  €   20.464,89
TASSE 5%  €         816,00  €     1.023,24
CONTRIBUTI   €         535,11  €     1.367,11

Abbiamo creato un software apposito per simulare quante tasse si pagano nel regime forfettario 2019.




Calcolare la convenienza del regime forfettario

Senza dubbio il regime forfettario è molto conveniente, ma in alcuni casi va fatta una valutazione molto attenta sul convenince score, ovvero: quant’è il delta (differenza) tra regime semplificato e ordinario e regime forfettario?

Infatti teniamo sempre in considerazione che nel regime forfettario, la base imponibile ci viene data direttamente dal fisco, quindi non abbiamo la possibilità di portare in deduzione i costi come ad esempio le merci, le materie, i servizi ecc ecc.

Inoltre non meno importante, chi decide di trasformarsi da regime semplificato a regime forfettario deve tenere conto che dovrà restituire l’IVA portata in detrazione per il magazzino residuo al 31/12 dell’anno precedente all’entrata nel regime. Stessa cosa vale per i beni strumentali va restituita l’IVA sul capitale residuo non ammortizzato a meno che non siano passati più di 5 anni.

Per quello serve un professionista abilitato, preparato per far fronte a questo tipo di quesiti.

Tuttavia abbiamo messo a punto un software online per calcolare la convenienza del regime forfettario, rispetto al regime semplificato, il più comune tra le ditte individuali.

Questo calcolatore online tiene conto di molti fattori.


Rispondiamo ad alcuni quesiti


[contact-form-7 id=”121″ title=”Modulo di contatto 1″]

Cerchiamo di rispondere ad alcuni quesiti che ci arrivano in redazione riguadagnanti cavilli tecnici del regime forfettario.

Forfettario e praticantato professionale

Una praticante avvocato ci scrive il seguente quesito:

Entro il mese di settembre 2019 mi abiliterò all’esercizio della professione di avvocato presso l’Ordine di Prato. Continuerò a lavorare per lo stesso studio dove ho svolto la pratica dal 2017. Posso rientrare nel regime forfettario, lavorando per lo stesso Studio dove ho svolto la pratica?

La risposta è in quanto lo prevede espressamente la norma (l. d- bis comma 57): l’articolo di legge esclude tutti tranne proprio i soggetti che hanno svolto la pratica professionale al fine dell’abilitazione in arti e professioni.

“non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. ”

Regime forfettario e partecipazioni

Un collega di Vicenza ci scrive a giugno 2019 e ci pone il seguente quesito:

” Sono titolare di una quota in uno Studio Associato dal 2012, ma svolgo la professione anche in via individuale per una piccola cerchia di clienti da almeno 2 anni. Fino all’anno scorso non ho avuto problemi, con la nuova riforma non posso avere partecipazioni: cosa mi consigli?”

E’ espressamente previsto, come citato poc’anzi, che le partecipazioni non sono ammesse, tanto più se l’attività svolta con il regime forfettario ha un codice ATECO uguale o simile a quello dello Studio Associato in questo caso. Secondo molte risoluzioni e interpelli (es. 120/2019 e 127/2019) decadrai dal regime forfettario a partire dal 2020, mantenendo il regime nel 2019. Tuttavia se deciderai di dismettere la partecipazione entro il 31/12/2019, secondo le interpretazioni del fisco potrai rimanere nel forfettario anche nel 2020.

Molto simile, ma diversa, l’interpretazione nell’interpello 118/2019 ove un ingegnere detiene una quota di partecipazione del 1% in una SRL che si occupa di imbarcazioni e parallelamente svolge la professione da ingegnere nel regime forfettario.

Dato che i codici ATECO delle due attività sono completamente differenti e la partecipazione è ragionevolmente esigua e non gli permette il controllo della SRL, il contribuente potrà continuare a rimanere nel regime forfettario. Questo come citato nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, già prima citata.

Questo caso è perfettamente identico ad un quesito postoci da Luca G., un geometra di Mantova:

Nel 2019 ho acquistato un bar e ho formato una SAS (società in accomandita semplice) con mio cugino, il quale lavora abitualmente. Io ricopro una partecipazione minima e sono socio accomandante. Posso aderire al regime forfettario 2019, come professionista per la mia attività da geometra?

Sebbene la forma giuridica sia diversa, il socio accomandante non ha gli stessi poteri decisionali, a maggior ragione se la quota è minima. Inoltre le attività sono completamente differenti. Possiamo dire quindi che il caso del geom. Luca G. combacia con quanto da circolare dell’AdE n.9/E del 2019.

I casi sono davvero molteplici e il fisco nel corso del 2019 ha dovuto rispondere ad un vero e proprio boom di interpelli.

Vuoi sapere di più sul regime forfettario

Scarica gratis l’e-book