Cassa Integrazione In Deroga Covid-19

Cassa Integrazione In Deroga Covid-19

Chi può farne richiesta

Possono richiederla tutte le ditte del settore privato, per quelle con più di 5 dipendenti serve l’accordo sindacale concluso anche in via telematica, per quelle con meno di 5 dipendenti invece no. La domanda è da inoltrare sul portale dell’INPS coi soliti canali PIN/SPID online tramite il modello “Sr41”.

Il totale
delle settimane di Cassa cui le ditte possono accedere è sempre comunque nel
complesso 9 e non è dovuto alcun contributo addizionale.

Non possono usufruirne i datori di lavoro domestico, quelli che possono attivare la CIGO e il FIS e i lavoratori assunti dopo il 23 Febbraio 2020.

Chi può riceverla

Tutti i
lavoratori del settore privato purchè con un contratto attivo al 23 Febbraio
2020
, compresi anche i lavoratori agricoli, anche se la loro ditta
avesse già fatto ricorso a tutte le giornate previste da una CIG
precedentemente attivata durante l’anno, i lavoratori della pesca e del
terzo settore e quelli degli enti religiosi riconosciuti
, cioè i lavoratori
per i quali fino ad adesso non era previsto alcun tipo di Cassa Integrazione.
Non è prevista alcuna soglia minima di anzianità raggiunta sul posto di lavoro.

Sono compresi in questo trattamento tutti i lavoratori impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro inclusi anche i lavoratori intermittenti cui spetterà un assegno calcolato in base alla media dei giorni lavorati nei 12 mesi precedenti.

Implicazioni burocratiche

L’eventuale presenza
di ferie pregresse non è ostativa
all’accettazione della richiesta di CIGD

La
disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione
figurativa
e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Per i lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Termini di presentazione

Le domande
devono essere inoltrate all’INPS tramite i canali online normalmente previsti,
solo al momento dell’accettazione della pratica competerà al datore di lavoro
allegare il modello Sr41 e completare la richiesta. Il procedimento dev’essere
ultimato entro sei mesi dalla data di accettazione da parte dell’INPS. Ai
datori di lavoro inadempienti verrà addebitato l’intero importo versato
dall’INPS ai lavoratori.

Il Modello è scaricabile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.pdf

Metodi di versamento

L’ erogazione è a spese dell’INPS, fino ad esaurimento fondi.

Casi particolari

Per i residenti
nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
, complice la chiusura
delle attività precedente rispetto al resto del territorio nazionale e la messa
in atto di questi ammortizzatori sociali prima, con una richiesta all’INPS
tramite codice “33192” sarà possibile richiedere la CIGD per un totale di 13
settimane, richiesta che si potrà inoltrare anche nei prossimi giorni purchè
non siano già stati superati i giorni concedibili.

Per le ditte con più unità locali disseminate in almeno 5 Regioni differenti la richiesta di CIGD sarà complessiva, indicando cioè il numero totale dei dipendenti aventi diritto all’assegno ed i relativi nominativi, per quelle con unità produttive su meno di 5 Regionisi renderà necessario invece inoltrare formale richiesta a tutte le Regioni competenti, il tutto tramite CIGWEB.

CASSA
INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) COVID-19

Chi può
farne richiesta

Possono richiederla tutte le attività con più di 5 dipendenti appartenenti alle categorie indicate nell’art. 10 del D.Lgs. 14 Settembre 2015, n. 148, (vedi elenco sotto), tramite i soliti veicoli online sul sito dell’INPSindicando la causale “COVID-19 nazionale”, senza bisogno di fornire documentazione circa il calo del lavoro o la chiusura, fornendo semplicemente l’elenco completo dei nominativi di tutti i dipendenti, compilando semplicemente il “modello Sr41”.

Chi può
riceverla

Possono percepire la CIGO tutti i dipendenti delle ditte precedentemente indicate purchè abbiano un contratto effettivamente attivo al 23 Febbraio 2020, non importa che abbiano maturato i 90 giorni di anzianità all’interno dell’azienda, anzi, vengono computati nel calcolo per l’assegno anche i giorni eventualmente lavorati presso un’altra azienda prima di entrare a far parte di quella che richiede l’aiuto.

Implicazioni
burocratiche (cumulo giorni Cassa Integrazione, malattia, ferie)

Il
provvedimento di Cassa Integrazione attivato in questi giorni in alcun modo non
fa cumulo
con i giorni eventualmente concessi all’azienda per ulteriori
provvedimenti di Cassa Integrazione, sono quindi sostanzialmente sovrapponibili.

L’eventuale presenza
di ferie pregresse non è ostativa
all’accettazione della richiesta di Cassa
e che questa misura di integrazione salariale copre eventualmente l’indennità  giornaliera di malattia.

Per le
aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni al 1° marzo 2020 indicati
come “zona rossa”, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti
Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati in tali Comuni questo
trattamento eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti
utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” precedentemente
autorizzata.

 Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere entrambi gli ammortizzatori i periodi richiesti non si sovrappongono.

Termini
di presentazione

Il termine di presentazione delle domande con causale
“COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell’attività
lavorativa. Le domande possono essere inoltrate tra il 23
Febbraio 2020 e il 31 Agosto 2020 per una durata massima di 9 settimane.

Il Modello
Sr41 è scaricabile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.pdf

Metodi
di versamento

Riguardo i
pagamenti ci sono 2 strade: l’anticipo da parte del datore di lavoro che
può essere conguagliato successivamente oppure può essere richiesto direttamente
all’INPS
.

Si sta vagliando l’ipotesi di far anticipare i versamenti dalle banche direttamente sui conti correnti dei dipendenti, una sorta di prestito, un anticipo di liquidità che andrà poi compensato successivamente.

Casi
particolari

Le aziende che abbiano già in corso un provvedimento di
Cassa Integrazione straordinaria (CIGS)
, interrotta a causa del Coronavirus
possono accedere a questo ulteriore ammortizzatore sociale.

  • Qualora la loro filiera di appartenenza lo
    preveda possono accedere al CIGO: devono fare richiesta della sospensione
    delle CIGS al Ministero del lavoro
    , o sul sito del Ministero nella sezione
    dedicata al CIGSonline, o tramite posta elettronica ordinaria (dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it)
    o tramite PEC (dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it),
    successivamente devono fare richiesta all’INPS tramite ilmodello Sr40,
    con  la causale “COVID-19 nazionale –
    sospensione CIGS”.
  • Qualora le ditte non appartengano alle categorie
    indicate possono fare domanda per la Cassa Integrazione in deroga.

In entrambi i casi dovranno indicare la data di cessazione della CIGO per COVID-19 e la riassunzione della Cassa precedente con la nuova data di termine.

L’Elenco dettagliato delle attività che rientrano nella CIGO:

a)
imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione
di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

 b) cooperative di produzione e lavoro che
svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese
industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

 c) imprese dell’industria boschiva, forestale
e del tabacco;

d)
cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri
per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 e) imprese addette al noleggio e alla
distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f)
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g)
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h)
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i)
imprese addette all’armamento ferroviario;

l)
imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane
dell’edilizia e affini;

n)
imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di
materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Chi può
richiederlo

Le aziende con più di 15 dipendenti iscritte al Fondo stesso per un massimo di 9 settimane che non faranno cumulo sul computo di tale concessione nell’anno 2020, senza bisogno di fornire documentazione relativa al calo di lavoro o alla chiusura dell’azienda.

Chi può
riceverlo

Sia i datori
di lavoro sia i dipendenti possono ricevere l’assegno del FIS, che può essere
erogato solo per 9 settimane e comunque sarà valido fino al 31 Agosto 2020.
Assegni familiari e FIS non sono cumulabili, anzi, il FIS interrompe e
sostituisce tali assegni per la totalità delle ore di lavoro.

Le giornate pagate dalla ditta tramite il Fondo in questi giorni non sono computabili nella stima totale dei giorni concessi per il quinquennio mobile.

Metodi di
versamento

Per le ditte
che vanno da 5 a 15 dipendenti è previsto il pagamento diretto da parte
dell’INPS.

Per le ditte con più di 15 dipendenti è prevista la possibilità di anticipare l’assegno con le liquidità dell’azienda e conguagliare successivamente ma anche, in via eccezionale, di far versare l’importo direttamente dall’INPS.

FONDI DI
SOLIDARIETA’ BILATERALI INTEGRATIVI

I datori di lavoroappartenenti ai Fondi bilaterali alternativi che hanno più di 5 dipendentipossono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” direttamente ai Fondi stessi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020.

FONDO
BILATERALE ARTIGIANI

Possono
accedere all’assegno tutti gli artigiani, non importa il numero di
dipendenti, che facciano parte dell’albo artigiani, non importa se siano in
regola con i versamenti nei confronti del Fondo.

L’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19” è quindi l’ambito di applicazione
soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

Nel caso di entrambi i Fondi la domanda non va presentata all’INPS ma al Fondo stesso e in nessun caso questi lavoratori hanno diritto alla Cassa Integrazione.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

Chi può
richiederla

Questo tipo di Cassa Integrazione può essere richiesto da aziende, anche in forma associata, che esercitano attività diretta di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli.

Chi può
riceverla

La CISOA va richiesta all’INPS con i consueti canali online tramite causale “COVID-19 CISOA” e spetta ai lavoratori che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda edai soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti agricoli, con rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.Nel caso in cui la ditta abbia già usufruito del monte giorni previsto nel 2020 le aziende possono fare richiesta di Cassa Ordinaria.

Modalità
di Versamento

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Termini di scadenza

La domanda
va inoltrata entro 4 mesi dalla sospensione dell’attività produttiva e
dev’essere avallata entro 20 giorni, trascorsi i quali senza comunicazioni,
vale il principio di silenzio-assenso e la domanda verrà considerata accettata.