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Certificazione Unica 2021 per minimi e forfetari

Certificazione Unica 2021 per minimi e forfetari

Certificazione Unica 2021 per minimi e forfetari
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La Certificazione Unica 2021 è prevista anche per i contribuenti titolari di partita IVA? Sia nel caso di regime dei minimi e in forfettario? Abbiamo voluto approfondire tutte le informazioni riguardanti le novità per i titolari di partita IVA. Scoprirai tutto nelle prossime righe.

Certificazione Unica 2021 anche per minimi e forfettari. Confermato?

I contribuenti titolari di partita IVA sono sottoposti alla Certificazione Unica anche per il 2021, ecco quindi che devono presentare l’ex modello CUD.

Anche per l’anno in corso bisogna considerare la scadenza del modello 770 che è prevista per il 31 ottobre. Tuttavia, quest’anno la scadenza cadrà di domenica e sarà pertanto slittata al 2 novembre.

Invece la scadenza prevista originariamente per il 16 marzo e slittata al 31 marzo in merito all’invio all’Agenzia delle Entrate sarà opzionale per le partite IVA con il regime dei minimi o forfettarie.

Inoltre il termine del 31 marzo riguarda solamente la trasmissione delle somme corrisposte a dipendenti e pensionati, ossia la trasmissione del CU ai propri lavoratori poichè la data d’inizio dell’inoltro della Certificazione Unica precompilata è slittata al 14 maggio.

Certificazione Unica 2021: le istruzioni per i contribuenti

Chi sono i soggetti obbligati a presentare la Certificazione Unica e il 770? Tutti colori i quali svolgono attività professionale e tutti quelli che non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Per i contribuenti forfetari, invece, bisogna sottolineare che non essendo sostituti d’imposta non sono tenuti a certificare i compensi erogati, ma dovranno solamente inserire i propri redditi nella sezione RS della dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche 2021 (ex 730).

Come anticipato la scadenza prevista per le certificazioni uniche del 2021 e del modello 770 sono previste per il 31 ottobre, data che slitta al 2 novembre in quanto il 31 sarà giorno festivo.

Scadenze Certificazione Unica 2021: alcune novità

La compilazione della Certificazione Unica per i regimi minimo e forfetario prevede il rispetto di alcune regole e occorre fare molta attenzione al codice corretto da inserire.

In particolare il codice 7 viene utilizzato nel caso di erogazione di “altri redditi” non soggetti a ritenuta, mentre Il codice 8, invece, è previsto per l’erogazione di redditi esenti e che non costituiscono reddito.

Il codice 12, infine, viene scelto per i compensi che non sono soggetti a ritenuta d’acconto e che vengono corrisposti ai soggetti presenti all’articolo 1 della legge 190/2014, ossia in regime forfetario.

I contribuenti minimi e forfetari non sono tenuti a completare la Certificazione Unica 2021 inserendo i “compensi e somme percepite”. Infatti ciò che dovrà essere inserito nella sezione “quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” deve essere considerato come “l’ammontare delle provvigioni e dei compensi corrisposti nel 2020 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfettario”

Certificazione Unica 2021: nel caso inverso?

Qualora fossero i professionisti sottoposti a regime dei minimi oppure al regime forfetario a dover pagare altri professionisti in regime ordinario, ci sono delle regole da rispettare in base alla casistica.

Professionista o autonomo in regime dei minimi

Chi è un titolare di partita IVA nel regime dei minimi considerando il decreto legge 98/2011, deve essere considerato come sostituto d’imposta. Pertanto, chi è nel regime dei minimi dovrà versare la ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato fatto il pagamento. Inoltre, dovrà certificare il compenso attraverso una compilazione e l’invio della CU2021 e del 770.

Professionista o autonomo in regime forfetario

D’altro canto chi è un titolare di partita IVA sottoposto al regime forfetario, in base alla legge 190/2014, non è considerati sostituto di imposta. Ne consegue che quest’ultimo non dovrà versare le ritenuta d’accordo ed il relativo modello F24 e non dovrà neanche certificare i compensi versati con la certificazione Unica 2021 e il modello 770.

Il titolare di partita IVA in regime forfetario dovrà solamente indicare nel quadro RS della sua dichiarazione dei redditi il codice fiscale del professionista che ha pagato e il quantum lordo di ciò che è stato erogato sotto forma di pagamento.

E’ opportuno ricordare in ultima analisi che è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva. Tuttavia, la sanzione non sarà applicata nella misura in cui l’errore viene modificato entro 5 giorni.

Erika@

Contabile e blogger

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