Compensazioni orizzontali vietate dal 1 gennaio 2020

Compensazioni orizzontali: impossibile compensare prima della presentazione della dichiarazione

Dal 1° gennaio 2020 saranno vigenti le nuove regole in materia di compensazione. Secondo le nuove disposizioni non sarà possibile compensare con i crediti IRPEF, IRES ed IRAP, non prima della presentazione della dichiarazione.

La regola varrà per tutti i crediti superiori ai 5000 €, i quali potranno essere utilizzati solo a partire dal decimo giorno dopo la presentazione del relativo dichiarativo.

Fino a quest’anno era possibile compensare, a partire dal primo dell’anno i crediti che andranno a generarsi grazie ai conteggi dell’anno appena chiuso.

Grazie a questo istituto, molte aziende e professionisti, portavano in compensazioni ritenute e contributi già dai primi dell’anno senza aspettare la presentazione della dichiarazione, che generalmente avviene tra luglio e settembre.

PMI e professionisti: sempre più difficoltà

Se però si pensa che, come per il 2019, la presentazione della dichiarazione è slittata a novembre a causa del caos generato dagli ISA, non si prospetta un futuro in discesa per PMI e professionisti, i quale a cash flow molto spesso fanno leva proprio sui propri crediti da poter sfruttare in determinati periodi dell’anno.

Con questo nuovo sistema, l’azienda o il professionista dovrà attendere almeno il mese di giugno (norme e novità permettendo) per presentare i dichiarativi e dunque utilizzare i propri crediti.

Facciamo l’esempio di un professionista che a fine anno, grazie agli incassi al lordo delle RDA, (ritenute d’acconto) si trova con un pesante carico di imposta a credito con l’Erario, i quali fino al 2019, poteva ad esempio compensare con l’IVA di marzo, piuttosto che altri tributi.

Con il nuovo metodo, il suo credito rimarrà bloccato almeno fino a giugno, creando un indotto passavo nel suo cash flow, il quale sarà depauperato di finanze, nonostante un credito verso lo stesso Erario!

Compensazioni orizzontali: i limiti

Per limitare l’utilizzo di “falsi crediti” e scardinare il fenomeno delle frodi legate alle “false compensazioni”, il legislatore ha deciso di dare un notevole giro di vite all’istituto.

Tra i maggiori paletti, imposti sulle compensazioni elenchiamo:

  • Presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia;
  • Visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
  • Massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
  • Massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (massimo 700.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
  • Preclusione in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.

Compensazioni 2020: ulteriore stretta

Dal testo del DL fiscale approvato già il 26 ottobre emergono importanti novità:

  • In caso di crediti superiori ai 5000 €, lo stesso potrà essere utilizzato solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
  • Divieto di compensazione per le p.iva cessate o escluse coattamente dall’elenco VIES;
  • Divieto di compensazione per coloro che si accollano debiti tributari altrui. Quest’ultima regola è nata viste le numerose frodi tributarie e fiscali nate proprio negli ultimi 5 anni grazie a questo istituto sfruttato indebitamente;
  • Obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti;
  • Estensione della modalità di pagamento telematica anche per i privati non titolari di p.iva;