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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE PER LE AZIENDE IN LIQUIDAZIONE

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE PER LE AZIENDE IN LIQUIDAZIONE “CAUSA COVID”

Il Decreto Rilancio, ormai divenuto legge, ha aperto le porte ad un’enorme gittata di denaro fresco per le piccole e medie imprese le quali possono ufficialmente richiedere, fino al 13 agosto 2020 un contributo a fondo perduto finalizzato a finanziare la propria ripresa economica post-Covid.

La nuova norma racchiude all’interno della propria platea di fruitori tutte le partite IVAattive almeno dal 1° gennaio 2019 e regolarmente attive al momento della presentazione della domanda che esercitano attività d’impresa, lavoro autonomo, i titolari di reddito agrario, le cooperative agricole o commerciali, le società tra professionisti ed anche i forfetari.

Di fatto la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarificatrice in ottica contributi a fondo perduto, la n.22/E del 21 luglio 2020,non esclude dal beneficio nemmeno le imprese in liquidazione volontaria, l’esclusione infatti riguarda esclusivamente le attività cessate.

REQUISITI DELLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

I requisiti per accedere al beneficio rimangono gli stessiintrodotti dal Decreto Rilancio anche per le società in liquidazione, ossia avere sede legale o operativa sul suolo italiano, aver avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che i ricavi del mese di aprile 2020 siano inferiori di due terzi a quelli dello stesso mese dell’anno precedente.

Un aspetto importante è che per calcolare i ricavi dello scorso anno non è necessario “ragguagliarli ad anno”, ossia se un’azienda ha guadagnato 4.9 milioni di € nel 2019 ma avendo lavorato solo da marzo a dicembre non si deve ipotizzare il probabile ricavo anche dei 3 mesi che non ha lavorato per dare una cifra complessiva di guadagno del contribuente per poter richiedere il contributo a fondo perduto.

Altro paletto posto dal Governo quello della data ufficiale della messa in liquidazione: essa non può essere antecedente al 31 gennaio 2020,data a cuirisale la dichiarazione dello stato di emergenza pandemica nel nostro paese, per cui alle imprese messe in liquidazione prima di tale data non è attribuibile il motivo dell’interruzione di attività “causa Covid-19” e pertanto non possono accedere al prestito istituito in quest’ottica.

IMPRESE GIA’ IN DIFFICOLTA’

Gli aiuti,con le nuove disposizioni dettate anche dall’Unione Europea, possono essere concessi anchealle piccole e microimprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché:

  • non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale
  • non abbiano ricevuto in passato aiuti per il proprio salvataggio che non siano state in grado di restituire
  • non stiano percependoo abbiano ricevuto aiuti perristrutturazioni attualmente in corso.

In caso di contributo a fondo perduto o non spettante, in tutto o in parte, l’art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/1997 specifica che la sanzione applicata potrà ammontare dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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