Credito d’imposta sanificazione e DPI

Credito d’imposta sanificazione e DPI

Bonus sanificazione. Il 7 settembre 2020 è il termine per presentare la comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, per poter usufruire del Credito d’imposta sull’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

L’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulle spese ammesse al bonus per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

In particolare, per l’accesso al credito d’imposta del 60% è necessario il rilascio di un’apposita certificazione dal professionista o dell’impresa che ha eseguito l’attività di sanificazione.

Chi può fare domanda per il Bonus sanificazione?

Possono fare domanda per il bonus sanificazione:

  • Titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • Enti non commerciali;
  • Gli enti del terzo settore;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta massimo per ciascun beneficiario può arrivare fino a 60.000 euro, corrispondente ad una spesa per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione massima di 100.000 euro, ovvero il 60% della spesa.

L’agevolazione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IRAP.

E’ necessario predisporre la copia delle fatture o preventivi relativi alla sanificazione, DPI, fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione. 

Inoltre, è possibile, fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione del credito è limitata alla quota relativa alle spese effettivamente sostenute e nei limiti dell’importo fruibile. 

Bonus sanificazione: cosa deve essere indicato nella comunicazione?

Nella comunicazione devono essere indicati:

  • Gli importi sostenuti fino al mese antecedente all’invio telematico;
  • Gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.