Decreto rilancio

Decreto rilancio

Sostegni a famiglie, imprese e lavoratori

E’ finalmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio, quasi 300 pagine dedicate alle misure adottate in questo periodo di ripresa delle attività lavorative: si va dalle misure riguardanti la gestione dell’emergenza da Covid-19 dal punto di vista sanitario, a quelle riguardanti la sostenibilità finanziaria dal punto di vista dei cittadini, degli imprenditori e delle istituzioni bancarie.

Una manovra del valore di 55 miliardi (pari a 2 manovre
finanziarie) che punta a fare da “ponte” tra il periodo di lockdown e quello
della ripresa, ci si augura il più veloce possibile.

Numerosi gli articoli in esso compresi, vediamo oggi in linea generale quali sono le disposizioni in materia di sostegno all’economia per imprese e lavoratori.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

CAPO I: MISURE DI SOSTEGNO

  • No pagamento IRAP Giugno 2020
  • Contributo a fondo perduto P.IVA (attive al 31
    marzo 2020) con calo del fatturato di almeno il 33% ad aprile 2020 rispetto ad
    aprile 2019, non imponibile e richiedibile all’Agenzia delle Entrate tramite
    autocertificazione del:

a) 20% per i
soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore

del presente
decreto;

b) 15% per i
soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in
corso

alla data di
entrata in vigore del presente decreto;

c) 10% per i
soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di
euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In ogni caso non meno di 1000 euro per persone fisiche e
non meno di 2000 euro per società, il contributo non è imponibile. La richiesta
va fatta all’Agenzia delle Entrate e l’accredito viene fatto sul c.c indicato
nel modulo

  • Rinnovo credito d’imposta del 60% su affitti e
    leasing commerciali (30% per affitti come di ramo d’azienda) per artigiani,
    professionisti ed imprenditori e per il terzo settore, con guadagni fino a 5
    milioni di euro, per i mesi di aprile, maggio e giugno che abbiano subito
    perdite almeno del 50%. Il credito è utilizzabile solo in compensazione in F24.
    Spetta ad alberghi ed agriturismi a prescindere dal volume d’affari
  • Incremento del Fondo Nazionale per il Sostegno
    Affitti per le famiglie in difficoltà di 140 milioni
  • Abolizione oneri obbligatori, che diventano
    appannaggio dello Stato, su bollette elettriche commerciali per i mesi di
    maggio, giugno e luglio
  • SACE S.p.A. fornisce il 90% di garanzia alle
    assicurazioni di crediti commerciali a breve termine maturati tra il 19 maggio
    2020 e il 31 dicembre 2020.
  • Incremento del Fondo nazionale per le start up
    di 100 milioni di euro

CAPO II: REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA
DEGLI AIUTI

  • Ammessi aiuti regionali, provinciali o comunali, per le imprese virtuose attraverso le banche, sottoforma di agevolazioni fiscali, anticipi rimborsali o liquidità per un massimo di 800.000 euro, 120.000 euro per pesca ed acquacoltura e 100.00 per le imprese agricole. Premi di garanzia minimi che andranno ad aumentare con la durata del prestito garantito. Garanzie istituzionali per 6 anni e non estendibili ad altri prestiti preesistenti, i quali saranno cumulabili con questi aiuti fino al raggiungimento del tetto massimo sopra indicato. I contratti coperti da queste garanzie sono quelli stipulati fino al 31 dicembre 2020 e avranno tassi d’interesse agevolati.
  • Stabiliti aiuti provinciali o regionali per le attività convertite alla produzione di DPI con liquidità diretta, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsali
  • sovvenzione per la retribuzione lorda dei salari di quei dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito dell’emergenza COVID-19, per un massimo di dodici mesi e pari all’80% del totale, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa. La richiesta potrà essere retroattiva fino a ricomprendere il mese di febbraio 2020.

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I: MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO
2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

  • Deroga Cassa Integrazione Ordinaria ed In Deroga
    e del FIS (Fondo di Integrazione Salariale) di ulteriori 5 settimane,
    aggiuntive alle 9 fin qui fruite, utilizzabili fino al 31 Agosto ed
    eventualmente di altre 4 sfruttabili tra l’1 settembre e il 31 ottobre, ma solo
    nel caso in cui l’azienda abbia fruito appieno delle settimane di cassa
    concesse in precedenza.
  • Congedi per genitori lavoratori con figli con
    meno di 12 anni pagati al 50% per un periodo totale di 30 giorni di assenza dal
    lavoro. Possibilità di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di
    sospensione dell’attività scolastica per genitori single e senza altre figure
    all’interno del nucleo familiare che possano occuparsi dei figli (fino a 16
    anni) senza poter essere licenziati ma senza percepire indennizzi né
    contributi.
  • Prorogato di altri 2 mesi il bonus baby sitting
    che potrà essere sfruttato anche per le iscrizioni ai centri estivi ed ai
    servizi per l’infanzia. Bonus non cumulabile con quello bebè.
  • Prorogato l’aumento delle giornate previste
    dalla legge 104 a 12, per i mesi di maggio e giugno
  • Credito d’imposta del 100% sulle spese di
    sanificazione per enti commerciali e del terzo settore

CAPO II: ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI

  • Reddito di emergenza (Rem) elargito in 2 quote
    per i mesi di maggio e giugno 2020 per i nuclei familiari con:
  • Residenza in Italia (la verifica riguarda la
    persona che inoltra la richiesta).
  • Isee inferiore a 15mila euro.
  • Reddito familiare ad aprile 2020 inferiore
    all’importo del Rem.
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 10mila euro
    nel 2019. Il tetto sale di 5mila euro per ogni componente della famiglia
    successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Solo se all’interno del
    nucleo è presente un soggetto disabile grave o non autosufficiente (secondo i
    criteri Isee) il limite viene innalzato a 25mila euro.

Non cumulabile con pensioni o in presenza
di contratti di lavoro in famiglia. Andrà dai 400 a massimo 800 euro (840 in
presenza di un disabile grave in famiglia). Erogato dall’INPS secondo le scale
di equivalenza ISEE.

  • Indennità di 600 euro erogata automaticamente
    anche per il mese di aprile, per maggio invece la cifra salirà a 1000 euro per
  •  P.IVA di
    lavoratori autonomi
  • co.co.co iscritti alla Gestione Separata
  • liberi professionisti
  • stagionali del turismo e degli stabilimenti
    termali che non siano percettori di Naspi. (Per gli stagionali del turismo e
    degli stabilimenti termali assunti in somministrazione invece il Bonus sarà di
    600 euro.)
  • 600 euro per aprile e maggio per:
  • chi ha chiuso definitivamente l’attività a
    partire da marzo
  • i lavoratori dello spettacolo con 7 giornate di
    contribuzione versate nel 2019 fino a 35.000 euro di fatturato.
  • Dipendenti stagionali non di stabilimenti
    balneari e termali licenziati nel mese di Gennaio 2020 con almeno 30 giorni di
    servizio tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
  • Intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
    D. lgs. 15 giugno 2015, n.  81 con almeno
    30 giorni di servizio tra il 1° gennaio 2019 e il 31
    gennaio 2020
  • Lavoratori operanti in regime di Ritenuta
    d’Acconto che non abbiano contratti di lavoro in essere al 23 febbraio 2020 e
    che tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 abbiano versato almeno 1
    contributo mensile
  • Agenti di commercio iscritti alla Gestione
    Separata
  • Lavoratori dello sport
  • 500 euro per aprile e maggio 2020 erogati
    cumulativamente in una sola tranche a colf e badanti non conviventi, non
    cumulabile con Reddito di Cittadinanza (se esso è già goduto appieno), Rem,
    trattamenti pensionistici (ad eccezione di quello di invalidità) e contratti di
    lavoro a tempo indeterminato in altri campi

Queste indennità non sono imponibili e
sono erogabili anche a coloro che percepiscono un assegno per il reddito di
cittadinanza, tuttavia l’indennità dei 600 euro viene assorbita dallo Stesso,
quindi il cittadino percepirà un assegno pari al massimale che gli spetterebbe
come RdC.

  • Validazione dell’anno scolastico anche tramite
    la didattica a distanza ed in caso in cui, nell’impossibilità di prendervi
    parte in presenza, lo studente avesse dovuto tenere un percorso di alternanza
    scuola-lavoro o di tirocinio ai fini del conseguimento del diploma.
  • Possibilità per i percettori di Naspi, Dis-Coll
    e Reddito di Cittadinanza di firmare contratti di lavoro di 30 giorni e
    prorogabili per ulteriori 30 con aziende agricole senza perdere gli assegni
    sopracitati.
  • Contributi erogati dall’INAIL al fine di
    predisporre locali ed attività alla ripresa del lavoro in sicurezza (acquisto
    DPI, macchinari sanificazione, divisori in plexiglass e quant’altro)
  • Regolarizzazione braccianti, colf, badanti
    irregolari, i quali previa dimostrazione della propria presenza sul territorio
    nazionale alla data dell’8 marzo 2020 tramite contratto di lavoro confacente i
    canoni del relativo CCNL potranno richiedere regolare permesso di soggiorno