DL AGOSTO, INDENNITÀ COVID LAVORATORI
DL AGOSTO: INDENNITÀ COVID LAVORATORI
SETTORI TURISTICO-TERMALE, SPETTACOLO, SPORT, VENDITORI A DOMICILIO, MARITTIMO ED INTERMITTENTI
Introdotto col
decreto Agosto il sussidio per il mese di maggio 2020 per diverse categorie di
lavoratori, da quelli a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti
termali, ai marittimi, agli intermittenti, passando per i lavoratori dello
spettacolo e gli sportivi fino ad arrivare ai venditori porta-porta e agli
autonomi senza partita Iva.
I bonus sono totalmente esentasse e non concorrono alla formazione del reddito personale e si possono richiedere a partire dal 15 agosto 2020 per i 15 giorni successivi. Va da sé che la ultima data utile sia il 29 agosto, già dal 30 le domande non potranno più essere accolte.
LAVORATORI SETTORE
TURISTICO-TERMALE
Ad essi spetta un
bonus di 1000 euro, richiedibili tramite apposito procedimento sul sito
dell’INPS, dove tra l’altro si possono trovare tutte le informazioni per
inoltrare correttamente la domanda. I soldi saranno prelevati dal Fondo per il
reddito da ultima istanza e saranno erogati seguendo l’ordine cronologico con
cui sono state inoltrate le relative domande, previa verifica dei requisiti.
Il bonus spetta ai
lavoratori dipendenti del settore turistico-termale con contratto a tempo
determinato tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che abbiano lavorato
in tale lasso di tempo per almeno 30 giornate.
Inoltre tra i
requisiti richiesti la presenza di un contratto nello stesso settore nel 2018
con almeno 30 giornate lavorate, il non essere titolari di trattamenti
pensionistici diretti o di un contratto di lavoro dipendente alla data del 14
luglio 2020.
Inoltre anche per i lavoratori stagionali od in somministrazione del settore turistico-termale che abbiamo perso involontariamente il lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 è previsto un indennizzo di 1000 euro purchè non siano percipienti di pensione, Naspi o di stipendio dovuto ad un’altra assunzione regolare.
LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO
Spettano 1000 euro
di indennizzo inoltre ai lavoratori dello spettacolo che abbiano versato
nell’anno 2019 almeno 7 giornate di contributi e che abbiano percepito un
fatturato che non superi i 35mila euro, in alternativa si richiede il
versamento di almeno 30 giornate lavorative se il fatturato ricade invece tra i
35mila e i 50mila euro. Sopra i 50mila euro non è previsto alcun bonus.
La domanda va sempre e comunque presentata sul sito dell’INPS tramite la pagina apposita.
INTERMITTENTI
Si ripropone il
bonus per i lavoratori intermittenti introdotto già per i mesi di marzo e
aprile, questa volta l’ammontare sale a 1000 euro per il mese di maggio.
La prerogativa per accedere all’indennizzo è che tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 il lavoratore abbia prestato servizio per un ammontare di almeno 30 giornate.
AUTONOMI SENZA
P.IVA
Bonus da 1000 euro previsto anche per i lavoratori autonomi senza p.iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che rispettino le seguenti prerogative: essere titolari di un contratto di collaborazione occasionale tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 e che non abbiano un contratto in essere alla data del 14 agosto 2020, inoltre devono risultare iscritti alla Gestione Separata prima del 17 marzo 2020 e devono aver versato prima di tale data almeno 1 contributo giornaliero nell’anno corrente.
VENDITORI A
DOMICILIO
Anche per i venditori a domicilio il Governo ha deciso di predisporre il bonus da 1000 euro, a precise condizioni: devono risultare iscritti alla Gestione Separata prima del 17 marzo 2020, non devono essere titolari di contratti di lavoro dipendente indeterminato (ok l’intermittente), di trattamenti pensionistici o di trattamenti previdenziali di altro tipo, inoltre devono aver fatturato nel 2019 almeno 5mila euro e la partita iva deve risultare ancora attiva.
LE INDENNITÀ DA 600 EURO
MARITTIMI
Per i mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuta poi un’indennità di 600 euro ai lavoratori del settore marittimo che abbiano cessato il proprio contratto di arruolamento o di lavoro dipendente tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che in tale lasso di tempo abbiano versato almeno 30 giornate di lavoro. Resta ferma la necessità che non siano titolari altri contratti di arruolamento o di lavoro dipendente, non percepiscono pensioni o trattamenti previdenziali quali Naspi, malattia ee simili al 15 agosto 2020.
SPORTIVI
Anche per i
lavoratori dello sport in possesso di contratto di lavoro presso CONI, CIP,
Federazioni nazionali, Discipline sportive associate, Enti promozionali
sportivi riconosciuti da CONI e CIP, associazioni e società sportive e
dilettantistiche è possibile percepire un’indennità di 600 euro per il mese di
giugno. I suddetti lavoratori non devono essere percipienti di Reddito di
Cittadinanza o possedere altro reddito da lavoro dipendente.
La richiesta va nuovamente inoltrata a Sport & Salute s.p.a. e verrà dalla stessa erogata, esattamente come fatto in precedenza.