Erogazione fondo perduto i controlli

Erogazione fondo perduto i controlli

Già nelle precedenti versioni del contributo a fondo perduto, si sono verificati dei casi ove gli stessi non sono stati riconosciuti per varie tipologie di “incongruenze contabili” riscontrate dall’Agenzia delle Entrate in fase di erogazione.

Nel nuovo Decreto Sostegni sono già palesi le prime indiscrezioni sui controlli che verranno fatti in fase di accettazione e di erogazione. Vediamo quali

Erogazione del fondo perduto: i controlli preventivi

Sicuramente tra i primi controlli che il fisco è in grado di fare sono delle verifiche puramente formali sull’esistenza della partita iva, l’anno di attivazione della stessa ( questo per capire se si deve effettuare il calcolo sul 30% del fatturato rispetto al 2019), eccetera.

Dal momento che tutti i controlli preventivi, di tipo formale, sono stati accolti, viene rilasciata una ricevuta di inoltro. Diversamente verrà generato uno scarto.

Erogazione del fondo perduto: controllo dell’IBAN

Da non sottovalutare, come già ribadito in dei nostri precedenti articoli- LEGGI ANCHE COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO -, l’IBAN dell’azienda deve corrispondere all’intestazione della ditta stessa. Facciamo un esempio: un professionista o un impresa individuale potranno anche utilizzare il proprio IBAN personale, purché il codice fiscale dell’intestatario sia quello del conto corrente.

Mentre per una società o associazione (ente giuridico munito di una propria autonomia), sarà necessario inserire l’IBAN del conto aziendale e non ad esempio quello di un socio. Nel precedente ristoro, infatti abbiamo riscontrato che molte domande sono state scartate proprio per questa motivazione. Quindi consigliamo, prima di inoltrare la domanda, di munirsi del conto corrente idoneo, affichè possa essere proceduta senza errori.

Erogazione del fondo perduto: accertamento dei dati dichiarati

Ulteriori controlli da parte dell’Erario vengono fatti, ai sensi dell’art. 31 del DPR 600/73, ossia un accertamento della congruità dei dati nel vero senso della parola!

Grazie ai “Big Data” a disposizione dell’amministrazione finanziaria, i software potranno controllare in tempo reale, grazie alla presenza della fatturazione elettronica in vigore dal 2019 e dei corrispettivi elettronici che per molti contribuenti è in vigore dal 2020, se i dati dichiarati “matchano” con i dati inseriti nella domanda.

Inoltre, come da esperienza dal precedente fondo perduto previsto dal Decreto Ristori, le Entrate, hanno verificato i dati presenti dalle Comunicazioni Periodiche IVA e dal quadro VH – in caso di assenza o rettifica delle dichiarazioni periodiche – della Dichiarazione Annuale IVA. Pertanto c’è da aspettarsi un analogo comportamento anche questa volta, tenendo in considerazione che essendo state liquidate già molte dichiarazioni dei redditi, sarà possibile per l’ADE verificare le stesse per il periodo d’imposta 2019.

Su questo punto vorrei approfondire ulteriormente: dalle ISTRUZIONI messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il calcolo e l’inserimento dei dati nell’istanza, per l’anno 2019 si basa su alcuni quadri della dichiarazione dei redditi, a seconda della tipologia del contribuente.

Quasi sicuramente, l’Agenzia delle Entrate – non si sa ancora se in modo automatico o analogico – farà una preventiva verifica dei dati contenuti nei quadri sopra esposti per le dichiarazioni anno 2020 reddito 2019, la quale scadenza ultima era lo scorso 10 marzo 2021. Per l’anno 2020, in assenza di tali dati, l’Agenzia si baserà su altri modelli dichiarativi come le Li.Pe 2020, le Certificazioni Uniche e le fatture/corrispettivi elettronici.

Erogazione del fondo perduto: tre scenari differenti

Successivamente a questa prima fase di controllo si aprono tre scenari differenti. Vediamo quali:

  • IPOTESI DI SCARTO: l’istanza viene scartata per varie tipologie di incongruenze tra domanda e dati inseriti nella stessa – confidiamo che nello scarto sia contenuta la motivazione – . NIENTE PANICO, è possibile ripresentare l’istanza entro il 28 maggio 2021.
  • IPOTESI DI SOSPENSIONE: in questo caso l’ADE ha verificato delle incongruenze o mancanze di dichiarativi come modello unico (omissione dello stesso), mancanza delle Li.Pe. IVA 2020 eccetera. Anche in questo caso sarà possibile ripresentare l’istanza, sempre entro il 28 maggio 2020, a patto che siano regolate tutte le mancanze del caso.
  • IPOTESI DI EROGAZIONE IMMEDIATA: in caso di problemi ostativi formali, il fondo viene bonificato sull’IBAN o riconosciuto a titolo di credito d’imposta.

Erogazione del fondo perduto: controlli successivi

In seguito all’erogazione del contributo sarà comunque possibile verificare la congruità del fondo perduto ottenuto in base alle disposizioni di legge e secondo anche il codice di prevenzione Antimafia.

Sono infatti stati siglati degli accordi tra MEF, Agenzia delle Entrate e GDF, in contrasto ad eventuali violazioni. I controlli saranno effettuabili entro otto anni dall’anno d’imposta di erogazione del contributo. Nel caso di eprsonalità giuridica estinta nel corso degli 8 anni, il recupero del contributo potrà essere effettuato nei confronti del Firmatario dell’Istanza.

Erogazione del fondo perduto: le sanzioni

In caso di indebita percezione de contributo a fondo perduto si applicano le disposizioni dell’indebita compensazione che va dal 100 % al 200 % del contributo. In caso di mancata restituzione del contributo, oltre alle sanzioni viene avviata la fase di riscossione coattiva tramite esattoria, che per la quale non sarà possibile definirla in modo agevole tramite future rottamazioni.

Ai sensi dell’arti. 316 ter del Codice Penale, chiunque percepisca tali somme indebitamente, per importi superiori a 3.999,00 euro, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Sotto tale soglia è comunque prevista un ammenda amm.va provvisoriamente esecutiva in sede penale da euro 5.164 a euro 25.822.