Esclusione del sostituto d’imposta dalla dichiarazione dei redditi 2020

Esclusione del sostituto d’imposta dalla dichiarazione dei redditi 2020

A causa dell’emergenza coronavirus col decreto Rilancio lo Stato ha introdotto la possibilità per i contribuenti di presentare da dichiarazione dei redditi senza indicare un sostituto d’imposta.

Il provvedimento è stato pensato per sollevare i datori di lavoro dalla liquidazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni dei propri dipendenti, molti dei sostituti d’imposta infatti hanno subito un duro contraccolpo dalla crisi economica post pandemia e per loro potrebbe diventare particolarmente problematico anticipare la liquidità derivante dai 730 in busta paga.

Il modello dei redditi senza sostituto può essere presentato sia tramite Fisconline, allegando quindi il modello precompilato, oppure attraverso i caf, patronati o gli intermediari autorizzati.

Per chi desideri inoltrare la dichiarazione senza sostituto d’imposta sarà necessario indicare la lettera A nella casella “730 sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” andrà barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

La misura è stata adottata esclusivamente in relazione all’anno d’imposta 2019 con relativa proroga per la presentazione del 730 al 30 settembre.

Per i rimborsi bisognerà attendere di più rispetto ai tempi ordinari della dichiarazione con sostituto d’imposta in quanto il credito andrà versato al contribuente direttamente dall’Agenzia delle Entrate, si parla di tempi di attesa fino a 18 mesi dal termine ultimo di presentazione, in luogo invece dei 6 previsti per la dichiarazione con sostituto d’imposta che verrà quindi liquidata entro il 31 marzo 2021.

In che modo avviene l’accredito?

Per i contribuenti che abbiano fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio IBAN il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto. La richiesta può essere inoltrata attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, tramite i servizi di Fisconline, o presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.

In assenza delle coordinate bancarie o postali l’accredito può avvenire in due modalità: con l’invito a riscuotere quanto spetta in contanti presso un qualsiasi ufficio postale se si tratta di importi fino a 1000 euro, oppure attraverso l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia per importi superiori.

Nel caso in cui al contribuente risulti un debito invece le strade per il pagamento sono due: o tramite F24, rilasciato direttamente dall’ente che ha fatto da intermediario per la presentazione (nel caso di importi elevati è possibile pagare anche in più tranches) oppure online nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per chi abbia inoltrato la dichiarazione precompilata.