fbpx

Fermo amministrativo illegittimo se non motivato

Fermo amministrativo illegittimo se non motivato

Fermo amministrativo illegittimo
image_pdfimage_print

Fermo amministrativo illegittimo se non motivato

Il fermo amministrativo sui beni mobili, come i mezzi, è illegittimo se non motivato da urgenza di riscossione del debito imposto. In questo caso il provvedimento va annullato.

Questo è quanto emerge da una sentenza di Commissione Tributaria di Salerno, la n. 1986/07/2019.

Prima di saltare alle conclusioni vediamo qual’è lo sviluppo di un preavviso di fermo amministrativo su un bene mobile, che spesso coincide con il mezzo di trasporto.

Il contribuente, dal momento che non paga nei termini un determinata imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA ecc) o contributi (INPS, INAIL ecc), l’ente impositore, demanda l’Agente della Riscossione per il recupero coatto del credito.

L’Agente della Riscossione, notifica al contribuente la richiesta di rientro, dando oltretutto la possibilità di rateizzare il dovuto.

Dal momento in cui il debitore non paga, non rateizza o non si oppone, l’Agente della Riscossione utilizza i suoi strumenti per il recupero del credito attraverso diversi istituti.

Dal momento in cui il debitore è in possesso di determinati beni, l’Agente della Riscossione, avvisa il debitore che essi potrebbero essere “cautelativamente fermati”.

Il fermo amministrativo illegittimo: perchè?

Il fermo amministrativo nasce come istituto di tutela nei confronti del creditore, affinché il patrimonio del debitore rimanga “congelato” fino alla riscossione del tributo e degli oneri scaturiti dal recupero dello stesso.

Diciamo pure quindi che il fermo amministrativo è una sorta di “cambiale” che l’Ente di Riscossione vi fa firmare nel caso non paghiate il debito.

La richiesta di fermo amministrativo è dunque una sorta di tutela cautelare, che però, al contrario di come si pensi, non scatta automaticamente ma ci devono essere dei presupposti sia oggettivi che soggettivi, di rischio insolvenza del debito.

Fermo amministrativo illegittimo: deve essere giustificato

In manforte a tale tesi vi è peraltro una circolare dell’Agenzia delle Entrate – la n.4/E del 15 febbraio 2010 -, che che richiama specificamente la necessità che questo “pericolo nel ritardo” che giustifica la misura del fermo amministrativo debba essere «adeguatamente circostanziato e scaturire da un’approfondita ed attenta analisi della situazione del debitore-contribuente».

Insomma, in parole povere, l’Agente delle Riscossioni può attuare tale istituto solo nel caso in cui vi siano motivate esigenze e pericolo di “espogliazione” di eventuali patrimoni senza poi render conto di quanto dovuto.

Inoltre va tenuto in considerazione che molte volte, il fermo amministrativo compare completamente sproporzionato al valore del debito – come per altro nella sentenza prima citata -.

Fermo amministrativo illegittimo: come difendersi

La prima cosa da fare è sicuramente un attenta analisi del provvedimento di avviso di fermo, il quale solitamente deve contenere tutti i dati nello specifico relativi al debito e del debitore.

In secondo luogo il fermo amministrativo non può operare prima dei 60 giorni dalla ricezione del preavviso di fermo.

Cosa più importante: come citato precedentemente, il fermo amministrativo, è un istituto cautelare nei confronti di un privato cittadino, il quale ancora non ha potuto dare proprie memorie, pertanto deve operare solo in casi estremi e deve essere accuratamente giustificato nel preavviso di fermo.

In caso contrario il provvedimento e nullo e l’Agente delle Riscossioni dovrà riformulare la richiesta in modo adeguato.

E’ consigliabile appena si riceve il preavviso farsi assistere da un esperto in materia il quale, non solo vi darà l’esatta formula da scrivere, ma vi dirà anche le tempistiche nelle quali rispondere.

Va tenuto comunque in considerazione, che la tendenza giudiziaria è quella di considerare il debitore, dal momento che non paga, un soggetto tendente ad una condotta di espogliazione e di insolvenza, pertanto sarà onere del contribuente giustificare con la propria condotta.

Ritengo però la recente sentenza una svolta epocale nel campo della difesa tributaria, in favore del contribuente, che ricordiamo, è spesso al parte più debole nel rapporto conflittuale.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

Lascia un commento

SCRIVICI
close slider
error: Il conenuto è coperto da copywrite
Chatta
Ciao, come posso esserti utile?
Ciao! Benvenuto sul nostro sito. Come posso esserti utile? Qui potrai messaggiare con un nostro consulente direttamente su wazup che risponderà direttamente dallo Studio riguardo all'argomento di tuo interesse.