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I forfettari e scontrini elettronici

I forfettari e scontrini elettronici

I forfettari non sono esonerati dallo scontrino elettronico
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Forfettari: dal 1° gennaio 2020 obbligo all’invio dei corrispettivi elettronici

Nonostante le numerose modifiche che si stanno apportando al regime forfettario, la linea di Governo rimane impassibile riguardo ai corrispettivi elettronici anche per i forfettari.

Secondo le fonti, l’obbligo scatterebbe dal 1° gennaio 2020. Sarà dunque necessario, per i commercianti al minuto, artigiani o comunque tutti coloro che emettono scontrini per le loro vendite, munirsi il prima possibile di un registratore di cassa in grado di inviare i corrispettivi al fisco.

Rimane, per fortuna immutato, il quadro riguardante l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica, secondo l’art. articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015 , i quali forfettari non ne sono obbligati.

Sarà invece facoltà aderire alla fatturazione elettronica per i forfettari, ricevendo un bonus, corrispondente alla riduzione di un anno per il periodo di accertamento.

Vedi anche

Scontrini elettronici: come funzionano?

Per il consumatore finale o cliente, sostanzialmente non cambia nulla. Lo scontrino cartaceo dovrà sempre essere dato e conservato, come nelle modalità previste dalla norma vigente.

Cambia invece per il commerciante, il quale non dovrà più annotare i corrispettivi sul registro, ma gli stessi verranno inviati al fisco dal registratore di cassa. Gli stessi saranno poi disponibili sulla piattaforma “Fatture e corrispettivi” del contribuente consultabile sul LINK .

I dati verranno acquisiti dal Fisco in tempo reale e saranno a disposizione dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria. I tempi di accertamento saranno quindi ridotti.

Per accedere alla piattaforma di consultazione, sarà necessario avere le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, o un certificato di firma digitale abilitato. Lo stesso sistema per la consultazione delle fatture elettroniche.

Scontrini elettronici: errori e sanzioni

Il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), ha già comunicato che il primo semestre non saranno applicate sanzioni, in caso di errori o di mancato invio dei corrispettivi, vigendo comunque l’obbligo. Quindi fino al 30 giugno 2020, si potrà tirare un sospiro di sollievo.

Saranno inoltre esonerate all’emissione dello scontrino elettronico alcune operazioni di cui Decreto del 10/05/2019 – Min. Economia e Finanze (vedi LINK)

Tuttavia, in caso di invio tardivo oltre il mese, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97:

  • la sanzione del 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500 euro.
  • sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o della sospensione dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva, quando vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, in cinque anni.

Quindi raccomandiamo molta attenzione. Dato che il sistema elettronico sarà gestito dal registratore di cassa, lo stesso dovrà funzionare alla perfezione e dovrà ricevere una manutenzione regolare, al fine di non creare scompensi, o nei casi limite, le sanzioni citate poco fa.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

4 commenti

BOBOLI MARIA TERESA Scritto il5:10 PM - 9 Gennaio 2020

Un artigiano forfettario,per errore ha emesso scontrini con indicazione dell’iva.Corretto l’errore per il futuro,cosa deve fare per gli scontrini errati emessi???Grazie

    Gianmaria@ Scritto il7:04 PM - 9 Gennaio 2020

    Anzitutto va configurata la casistica in un contesto temporale ben specifico. Fino al 2019, come da recentissime normative attuate, non era necessario inviare corrispettivo elettronico per le attività con fatturato inferiore agli € 400.000 anno. In questo caso il problema è ovviabile nel seguente modo: per l’aspetto fiscale è opportuno emettere ricevute fiscali con segno negativo a storno parziale dell’importo relativo all’IVA indebitamente incassata. Sotto il profilo economico va restituito tramite reso l’importo dell’iva incassato, livellando così il prezzo in assenza di iva come previsto dal regime forfettario.

    Se invece l’errore si fosse verificato nell’anno 2020, la procedura sostanzialmente è la stessa, con la differenza che al posto della ricevuta fiscale, ormai pensionata al 31/12/2019, va emesso documento elettronico equivalente, con segno meno.

Bruno Scritto il5:23 PM - 21 Gennaio 2020

Regime forfettario è possibile compensazione bonus registratore telematico con contributi INPS titolare non avendo possibilità di compensare con IVA?

    Gianmaria@ Scritto il7:52 PM - 25 Gennaio 2020

    Buonasera Bruno,

    a dire il vero ad oggi la norma è molto fumosa. Una recentissima circolare dell’ADE (Agenzia delle Entrate) spiega le modalità e il funzionamento del bonus in seguito all’acquisto del registratore di cassa telematico. La norma infatti prevede la possibilità dia vere un credito d’imposta pari al 50% del valore di acquisto del registratore di cassa, a patto che esso sia acquistato con metodi tracciabili e verificabili. Il credito è poi dichiarabile nella prima liquidazione iva periodica in seguito all’acquisto dello stesso. Ciò significa che se Lei acquista il registratore di cassa telematico a febbraio 2020, potrà dichiararlo nella prima Liquidazione Periodica IVA (Maggio 2020). Il credito va poi “compensato” tramite F24 con il codice tributo “6899”.

    Non essendo però i forfettari soggetti all’adempimento liquidazione IVA periodica, la domanda è: come possono detrarre l’importo spettante taluni soggetti? La normativa inoltre non esclude a priori i forfettari dalla detrazione.

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