Indennità onnicomprensiva Covid-19

Indennità onnicomprensiva Covid-19: 1000 € una tantum alle categorie di lavoratori più fragili, ecco a chi si rivolge

E’ ufficialmente disponibile a partire dal 23 ottobre 2020 la sezione del portale INPS dedicata alla domanda per l’indennità onnicomprensiva Covid-19, così come stabilito dal decreto Agosto e ribadito in questi giorni dal decreto Ristori, indennità da 1000 € una tantum, che va a sostenere parzialmente l’insufficienza, talvolta proprio la mancanza, delle entrate da parte di alcune categorie di lavoratori messe in ginocchio dalla crisi da coronavirus.

Indennità onnicomprensiva Covid-19: chi puo’ beneficiare

Indennità onnicomprensiva Covid-19: la platea a cui si riferisce la nuova misura è quella già individuata in precedenza dall’ ex decreto-legge 104/2020, ossia:

  • stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il lavoro tra i 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non percepiscano altro salario o assegni di previdenza sociale al 15 agosto 2020;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • autonomi con contratti di lavoro occasionali;
  • incaricati alla vendita a domicilio;
  • intermittenti;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro oppure lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro.

Col decreto Ristori si unisce alla platea degli aventi diritto la categoria dei lavoratori del mondo dello sport, che per il mese di Novembre potranno accedere ad un indennizzo, maggiorato rispetto ai mesi scorsi, di 800 €

 

I requisiti

I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali per rientrare nella nuova misura devono, come in precedenza, possedere un contratto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non devono essere titolari di altri rapporti di lavoro dipendente, né di NASpI e né di pensione (eccezion fatta per quella di invaldità) alla data del 15 agosto 2020.

Anche i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono ricevere l’indennizzo se risultavano titolari di uno o più contratti della durata complessiva di almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Rientrano nella nuova misura i lavoratori dipendenti con contratti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di un contratto di lavoro involontariamente cessato nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 e che in tale periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate.

Beneficiano altresì dell’indennizzo i lavoratori intermittenti che abbiano effettivamente lavorato almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

All’elenco dei lavoratori interessati dall’indennità onnicomprensiva Covid-19 si aggiungono inoltre i  lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti a forme previdenziali obbligatorie complementari, che avessero in essere un contratto di lavoro occasionale nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 febbraio 2020 e che non abbiano un contratto attivo al 15 di agosto. Da ultimo devono risultare iscritti alla Gestione Separata già al 17 marzo 2020, avendo versato almeno un contributo mensile.

L’indennità omnicomprensiva Covid-19 di 1000 € è prevista poi in favore dei lavoratori dello spettacolo, rientranti in due casistiche, la prima è rappresentata dagli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito fino a 50000 € non titolari né di pensione nè di rapporto di lavoro, la seconda dai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito annuo fino a 35000 €.

Sono poi ricompresi nella misura anche gli incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), titolari di partita IVA attiva, con reddito annuo 2019 superiore a 5000 € ed iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020.

Da ultimo, come menzionavamo prima, potranno beneficiare del bonus da 800 € i lavoratori del mondo dello sport, ossia che abbiano un rapporto di collaborazione presso il CONI o il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), con le federazioni nazionali e con gli enti delle discipline sportie associate, con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e con associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’art.67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità onnicomprensiva Covid-19 non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con l’indennità da ultima istanza ma è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

Come inviare la domanda

Va precisato che coloro che avevano già fatto richiesta dei famosi 600 € per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 riceveranno in automatico sul proprio IBAN il nuovo indennizzo nel momento in cui l’INPS verifichi il perpetrarsi della sussistenza dei requisiti.

Per coloro i quali non fossero riusciti ad inoltrare la prima domanda nei tempi o che se la fossero vista respingere è possibile inviare la richiesta per l’indennità onnicomprensiva entro e non oltre il 15 dicembre 2020 tramite il sito dell’INPS grazie al proprio SPID o PIN personale nell’apposita sezione omonimamente rinominata, potendone poi monitorare la situazione all’interno del proprio cassetto previdenziale nella sezione “esiti”.

Discorso differente per gli sportivi che per riscuotere la loro indennità onnicomprensiva Covid-19 dovranno invece inoltrare la richiesta alla società Sport & Salute, il termine ultimo è il 30 novembre. Per coloro che avevano già fatto domanda per il bonus dei mesi scorsi non è necessario presentare nuova istanza, l’indennizzo verrà accreditato automaticamente sull’IBAN di riferimento.