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La dismissione dei beni strumentali

La dismissione dei beni strumentali

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La dismissione dei beni strumentali: che cos’è?

Non tutto è per sempre, sopratutto quando parliamo di beni aziendali. Capita nel corso della vita di un’impresa di dover fare i conti con la dismissione di beni acquistati i quali hanno esaurito la loro utilità.

I beni strumentali, ossia tutte quelle strumentazioni con durata pluriennale (macchinari, automezzi, immobili, computer, ecc) possono essere dismesse per i seguenti motivi:

  • Obsolescenza: il bene non è più utile in quanto tecnologicamente non più adeguato;
  • Non funzionamento: il bene non funziona più e qundi va rottamato;
  • Cessione e cessazione dell’azienda: l’azienda viene chiusa ed i beni vengono ceduti a prezzo o a titolo gratuito.
  • Svendita per liquidazione: una società in fase di liquidazione o di ristrutturazione del patrimonio può vendere i propri beni al fine di soddisfare la massa dei creditori (fornitori, erario, istituti previdenziali, dipendenti ecc.).

In tutti questi casi ci sono delle procedure ben precise da seguire, le quali permetteranno all’imprenditore di “liberarsi” del bene in modo legale e innopponibile da parte dei terzi.

L’effettiva vendita dei beni: presunzione di cessione dei cespiti

Il concetto di dismissione dei beni, come abbiamo visto poco fa, può essere determinato come cessione dietro corrispettivo o a titolo gratuito.

La presunzione della cessione è un negozio giuridico previsto dall’art. 1 del Dpr 441/97. Il testo recita:

“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne’ in
quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi
secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed
i mezzi di trasporto nella disponibilita’ dell’impresa.”

La presunzione di vendita di un bene avviene quando l’imprenditore non segue le procedure di cessione di cui abbiamo accennato poco fa, o volontariamente o per disattezione.

Immaginiamo un’attività che decide di chiudere e di tenere alcuni macchinari i quali erano prima intestati alla ditta cessata. In questo caso la norma prevede che l’imprendiotre emetta autofattura in suo favore, pagando il dovuto corrispettivo di iva sul valore.

Per evitare che si generino “incomprensioni” è importante per l’imprenditore dimostrare che i beni sono stati persi o addirittura distrutti, tramite dei giustificativi extracontabili, quali un documento di distruzione o rottamazione o denunce di furto.

Quando il bene non viene venduto o regalato all’imprenditore, si dice dismesso.

Cessione dei beni: vendita a terzi

Come abbiamo visto, i terzi e sopratutto il fisco possono avvlaersi di strumenti giuridici al fine di “scovare” eventuali elusioni da depauperamento del patrimonio.

Quando ciò non accade e i beni vengono regolarmente venduti, non è detto che l’Agenzia delle Entrate non abbia nulla da dire.

I beni aziendali, quando sono venduti, viene stabilito un prezzo, il quale deve essere congruo rispetto agli standard di mercato, nonchè coerente con il valore soggettivo del bene, il quale avrà subito negli anni un ammortamento civilistico e fiscale.

Il bene si dice quindi che va venduto al suo presunto valore di realizzo, ossia il valore storico decurtato dal fondo ammortamento, tenendo in considerazione eventuali ammodernamenti e il suo effettivo valore di mercato.

Non è cosa semplice: solitamente quando il bene assume una certa rilevanza e altrettanto la sua vendita, è consigliabile far fare una perizia del bene da parte di un tecnico esperto nel campo.

La perizia dovrà contenere la scheda tecnica del bene, la scheda delle manutenzioni, eventuali ammodernamenenti del bene, una sintesi del mercato in cui si trova venduto il bene, il paragone con eventuali beni gemelli venduti sul mercato ecc

Grazie agli elementi contabili ed extracontabili l’imprenditore riuscirà a dare un valore ragionevolmente congruo e coerente.

Il bene venduto dovrà essere poi fatturato e pagata l’iva nonchè le imposte dirette sui proventi da plusvalenza.

Vendita del cespite: plusvalenza o minusvalenza

Quando si cede per corrispettivo un bene strumentale si può generare una plusvalenza o una minisvalenza.

La plus/minus valenza è la differenza tra il valore di realizzo (valore di vendita) e il valore aziendale attiribuito al bene dato dal costo storico meno i fondi ammortamento e i fondi svalutazzione.

Valore di vendita – Valore aziendale = PLUS/MINUS valenza

(Valore di vendita > Valore aziendale) = plusvalenza

(Valore di vendita < Valore aziendale) = minusvalenza

In caso di lusvalenza il plusvalore andrà annotato nei proventi e tassato nella dichiarazione dei redditi.

Cessione di beni per autoconsumo all’imprendiotore o ai soci

Capita molto spesso che nel caso nella dismissione o nella cessione di un determinato bene, l’imprenditore o il socio di una società abbia l’interesse nel prendere carico del bene al posto di un terzo.

Come nel caso di una vendita ad un terzo, anche la dismissione mediante autoconsumo o la dismissione a favore di un socio, ha delle regolamentazioni fiscali e civilistiche ben precise.

La prima regola è innanzitutto quella della cessione mediante DDT e fattura. Il bene anche se non si sposta fisicamente dovrà essere corredato da documentazione attestante il passaggio.

La fattura ovviamente è il documento fiscale che serve per attestare il valore del bene, al fine del pagamento delle imposte e l’IVA.

L’art. 13 del DPR 633/72, regolamenta il profilo fiscale dell’operazione sopra descritta.

L’aticolo spiega la modalità di calcolo del valore il quale dovrà essere attribuito al suo prezzo di acquisto diminuito dei fondi ammortamento, o in mancanza di tali dati dal suo valore di mercato attribuibile allos tato in cui si trova. Molto simile alla valutazione per la vendita a terzi.

La cessione ovviamente può essere fatta acnhe a titolo gratuito, ma ai fini delle impsote va attribuito il valore di cui sopra.

Ad esempio, poniamo sempre il caso di un imprednitore che chiude la sua ditta e trattiene il pc aziendale. In questo caso il PC era stato pagato 1000 € + iva, con un fondo ammortamento di 300 €. Il valore residuo è di 700 €.

L’imprendiotre dovrà emettere autofattura per il valore di 700 € + iva, e versare l’imposta.

Inoltre con una recente sentenza di Cassazione, la n. 16419 del 2016, l’imprenditore è tenuto a versare l’eventuale iva anche se la vendita del bene sia stata fatta dopo la chiusura della partita iva.

E’ molt importante quindi seguire i passaggi giusti per evitare sanzioni.

Dismissione dei beni strumentali: rottamazione

La procedura di rottamazione non è una pratica molto utilizzata dall’imprenditore, in quanto molto complessa.

Spesso l’impreditore preferisce autofatturarsi un bene, benchè il suo valore sia pari allo 0.

In certi casi però la rottamazione è necessaria: immaginiamo un macchianario emdico per le TAC. Detto macchianario, oltre a rappresentare un valore non indifferente, risulterebbe completamente inutile, inoltre contiene dei componenti anche pericolosi.

In questo caso è necessario che il bene sia dismesso e rottamato da una ditta specializzata.

Per gisutificare che il bene è effetivamente rottamato e che non ci possa essere nessuna presunzione di cessione, la ditta smaltitrice dovrà rilasciare una serie di documentazioni che attestino la dismissione del bene:

  • In primis la bolla (DDT) di presa in carico e trasporto del bene, dalla sede aziendale al centro di smaltimento o di raccolta;
  • Come secondo step la copia del formulario di smaltimento ai sensi dell’art. 193 del Dgl 152/2006, accuratamente compilato e vidimato dall’Agenzia delle Entrate.

Per le apparecchiature elettroniche è inoltre obbligatorio smaltire i beni secondo Dlg 151/2005.

Dismissione dei beni in autonomia: cosa fare?

Anche se consigliamo di rivolgersi a ditte specializzate, è possibile rottamare i beni anche per proprio conto.

In tale frangente i beni vanno distinti per valore. In caso di beni con un valore inferiore ai 10.000 € di cui al D.l. 70/2011, è possibile produrre autocertificazione di atto notorio (Dpr. 441/97) che attesta la distruzione dei beni.

La stessa dovra essere inviata via PEC all’Agenzia delle Entrate o al comando locale di Guardia di Finanza, entro e non oltre 5 giorni dall’effettivo smaltimento.

Diversamente per i beni con valore superiore ai 10.000 €, il verabale di distruzione dovrà essere redatto sul luogo alla data della dismissione da un Pubblico Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o della GdF.

La richeista di presentazione va fatta sempre entro 5 giorni prima del fatto, in modo che il giorno stesso possa esserci un verbalizzatore.

Insomma: non è procedura semplice.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici

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Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

4 commenti

Giordano Scritto il10:43 AM - 25 Settembre 2020

Buongiorno volevo cortesemente chiedere: in una attivita’ artigianale (laboratorio odontotecnico SNC ) con mobili di servizio e beni strumentali anche piu’ che ventennali con un costo all’epoca dell’acquisto di circa 25 milionidi lire , con una situazione economica vicina al fallimento, qualora uno dei due soci volesse continuare da solo trasformando la SNC in SAS come puo’ calcolare il valore delle attrezzature e dei banchi di servizio per liquidare il 50%della quota del socio uscente?Vi ringrazio anticipatamente.

    Gianmaria@ Scritto il10:45 PM - 26 Settembre 2020

    Buonasera,

    sicuramente, vista l’obsolescenza più che avanzata, a livello contabile saranno ultra-ammortizzati, ovvero a valore 0. Tuttavia, un bene si commisura anche per la sua utilità “soggettiva”, ossia per me hanno un valore 0 perchè molto vecchi, ma per la Vostra attività hanno ancora un minimo di valore perchè vi permettono comunque di compiere tutte quelle azioni volte a realizzare ricavi. Vista la situazione particolare consiglio di nominare un perito, meglio se CTU del Tribunale, al fine di farvi fare una valutazione di massima, ed iscrivere in bilancio per poi liquidare quanto dovuto al socio uscente.

Patrizio Di Sciacca Scritto il3:20 PM - 31 Marzo 2021

Buongiorno,
nel caso che la mia Azienda ha acquistato l’anno scorso un bene da un fornitore e l’ha ammortizzato del tutto in quanto inferiore ai 516,46 euro, adesso lo devo rendere al fornitore (rivendere) in quanto quell’articolo non serve più. Cosa devo fare ?

Giancarlo Scritto il2:31 PM - 28 Settembre 2021

Ma l’acquisto di un immobile civile abitazione da un privato, immobile che viene destinato quale bene strumentale del professionista che l’ha acquistato, nel momento della vendita ad un terzo privato, va fatturato allo stesso anche se manca un titolo fiscale ( provenendo la vendita da un privato) ricevuto all’acquisto?

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