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Decreto Sostegni: le misure antiCovid-19 per il lavoro

Decreto Sostegni: le misure antiCovid-19 per il lavoro

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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Il Decreto Sostegni, a lungo atteso, è stato approvato dal consiglio dei ministri il 19 marzo del 2021 e finalmente pubblica in Gazzetta Ufficiale e contiene una serie di misure per il lavoro concernenti sostegni a lavoratori dipendenti e datori di lavoro per tutto il 2021. Tutti gli interventi, ovviamente, hanno l’obiettivo di contrastare le conseguenze terribili dell’epidemia di Covid-19.

Tra gli interventi spicca il rifinanziamento della cassa integrazione dedicata, la proroga del divieto di licenziamento e delle deroghe in merito al rapporto di lavoro a tempo determinato. Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi del Decreto Sostegno che prevede, tra l’altro, uno stanziamento cospicuo di 32 miliardi di euro.

Proroga Cassa integrazione Covid-19

Probabilmente uno degli interventi più attesi e più importanti è senza dubbio la proroga della cassa integrazione Covid che è stata rinnovata più volte nel corso del 2020. Quindi, il sostegno può essere richiesto dai datori di lavoro per altre 13 settimane e tra il 1° aprile e il 30 giugno per il trattamento ordinario; mentre per altre 28 settimane e fino al 31 dicembre 2021 per assegno ordinario oppure CIG in deroga.

Per accedere all’intervento è necessario presentare le domande entro la fine del mese successivo a quello in cui è partita la sospensione oppure la riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, è possibili richiedere l’anticipazione della cassa integrazione dall’INPS per una percentuale del 40%.

Rapporti di lavoro a termine

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, per tutto il 2021 è confermata la deroga sulle causali per consentire un più agevole rinnovo e dare modo ai datori di lavoro di procedere ad assunzioni stagionali e prorogare i contratti per l’estate. Pertanto, il datore di lavoro ha modo di poter rinnovare il contratto a termine per un massimo di 12 mesi senza indicare le causali e fino ad un periodo massimo di 24 mesi.

Divieto di licenziamento

Un altro intervento che molti attendevano è la proroga del divieto di licenziamento fino a giugno 2021 che era in scadenza a marzo. Inoltre, le aziende che non sono in possesso di strumenti di integrazione al reddito non è possibile procedere al licenziamento fino al 31 ottobre 2021.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Per quanto riguarda i lavoratori atipici, spettacolo e stagionali è confermato il contributo di 2400 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo per le categorie di lavoratori di seguito:

– stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– intermittenti;

– autonomi occasionali;

– incaricati alle vendite a domicilio;

– dello spettacolo;

– a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Un altro importante punto è che i 32 miliardi di euro del decreto andranno anche a rifinanziare l’intervento del Reddito di cittadinanza per oltre 700.000 persone. Anche il reddito di emergenza viene prorogato di altri tre mesi.

Lavoratori dello sport

In base al reddito percepito durante il 2019 è previsto un bonus anche per i lavoratori del mondo dello sport. In particolare:

– in caso di reddito inferiore a 4000 euro l’anno, l’indennità una tantum sarà pari a 1200 euro;

– in caso di reddito compreso tra 4000 e 10000 euro l’anno, l’indennità una tantum sarà pari a 2400 euro;

– in caso di reddito superiore a 10.000 euro, l’indennità erogata sarà pari a 3600 euro.

Congedi parentali e bonus baby sitter

Il Decreto Sostegni è intervenuto anche in favore delle famiglie concedendo congedi familiari. In particolare, questi sono utilizzabili dai lavoratori dipendenti nel settore pubblico nel caso in cui abbiano figli conviventi con meno di 14 anni in DAD. In questo caso gli indennizzi sono pari al 50% della retribuzione. Il congedo è possibile anche in caso di figli di età compresa tra 14 e 15 anni ma senza retribuzione.

Infine, è stato reintrodotto anche il bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi non iscritti all’Inps;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Possono accedere all’intervento i lavoratori che hanno in casa figli di età inferiore ai 14 anni che sono in quarantena obbligatoria oppure in DAD.

Erika@

Contabile e blogger

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