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NUOVE SPECIFICHE DEL FILE XML DAL 1° GENNAIO 2021

NUOVE SPECIFICHE DEL FILE XML DAL 1° GENNAIO 2021

Col provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate viene introdotta un'ulteriore novità in campo contabile
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NUOVE SPECIFICHE DEL FILE XML DAL 1° GENNAIO 2021

Col provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate viene introdotta un’ulteriore novità in campo contabile, infatti viene specificato come dal 1° gennaio 2021 le specifiche tecniche dei tracciati xml delle fatture elettroniche dovranno essere aggiornati.

L’agenzia ha previsto un periodo transitorio di adeguamento fino ad arrivare al 1° gennaio 2021 in cui il Sistema di Interscambio “SdI” non riconoscerà più i tracciati vecchi e di conseguenza le relative fatture. Sarà possibile prendere confidenza con la nuova prassi e trasmettere le fatture elettroniche col nuovo tracciato xml a partire da 1° ottobre 2020, mantenendo tuttavia il vecchio file fino all’anno nuovo.

Il nuovo file punta a rendere più precise e dettagliate le voci di codifica di “Tipo Documento” e “Natura” in vista dei nuovi controlli dell’agenzia che saranno previsti a partire dal nuovo anno.

Illustriamo adesso i codici aggiornati previsti per il nuovo tracciato xml.

Per la voce “Natura” troviamo i seguenti codici:

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale

 

Per la sezione “Tipo documento” le voci sono invece:

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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