NUOVO BONUS ASILO NIDO 2021

NUOVO BONUS ASILO NIDO 2021

È stato introdotto nel 2016 e ne è stata innalzata la soglia con l’art.1, comma 343 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 fino a 3000 euro, stiamo parlando del bonus asilo nido, un aiuto pensato per le famiglie con figli a carico che spendono durante l’anno cifre importanti per l’educazione dei propri figli o per il sostegno domiciliare in caso di figli disabili, soprattutto nei primi anni di età.

Il bonus, nella sua versione ravveduta, dovrebbe cominciare ad essere ufficialmente erogato nei primi mesi del 2021, complice l’accelerata degli ultimi tempi nell’approvazione dello stesso e nell’attivazione della procedura tramite il sito dell’INPS, che si occuperà di elargire gli assegni in prima persona.

CHI NE HA DIRITTO

La domanda può essere inoltrata dai genitori, naturali o adottivi, di bambini nati, ufficialmente adottati o comunque entrati in famiglia anche tramite affidamento, a partire dal 1° gennaio 2016, purché alla data della richiesta soddisfino tutti i seguenti requisiti:

  • Disporre di regolare documento attestante una delle seguenti condizioni: cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini UE, carta di soggiorno permanente per familiari non aventi cittadinanza UE o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
  • Residenza in Italia
  • Documento attestante il pagamento della retta a nome del genitore che richiede il sussidio.
  • In caso di richiesta per il contributo per forme di assistenza domiciliare inoltre il genitore deve essere coabitante col figlio.

LE CIFRE

L’importo massimo erogabile è ripartito mensilmente per 11 mensilità ed è determinato dalla fascia di appartenenza dell’ISEE minorenni relativo al bambino per cui si richiede il bonus, in caso di mancata presentazione di tale documento o di presentazione della domanda da parte del genitore che non fa parte del nucleo familiare del figlio la cifra erogata sarà quella più bassa, con possibilità di ravvedimento ma solo a partire dalla data di presentazione dell’ ISEE minori corretto.

In nessun caso comunque l’importo erogato dall’INPS può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido.

Gli importi erogabili sono i seguenti:

  • 3.000 euro annui, ossia 272,72 euro mensili per chi rientra nella fascia ISEE fino a 25.000 euro
  • 2.500 euro annui, ossia 227,27 euro al mese per chi rientra nella fascia ISEE tra i 25.001 euro e i 40.000 euro
  • 1.500 euro annui, ossia 136,37 euro mensili per chi invece fa parte della fascia ISEE più alta, dai 40.001 euro in su.

 In caso si necessiti del Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione invece, in presenza quindi di bimbi disabili, le cifre e gli scaglioni ISEE minori rimangono gli stessi, sarà però necessario fornire documentazione pediatrica che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. 

 

 L’EROGAZIONE

I bonus vengono erogati fino ad esaurimento fondi e le domande vengono elaborate in ordine cronologico, quelle che risultino sopraggiunte a budget terminato verranno accolte con riserva e messe in elaborazione in caso di rifinanziamento del fondo dedicato.

Il genitore che ne fa richiesta è comunque tenuto a comunicare mensilmente all’INPS la permanenza dei requisiti per poter beneficiare del bonus o la variazione degli stessi che ne possa implicare la decadenza, tra questi vi sono:

  •  perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Nulla impedisce ad un soggetto terzo di subentrare al genitore che abbia perso i requisiti per richiedere il bonus purché questi sia in possesso dei requisiti di legge per poterlo pretendere, come un affidamento o una preadozione, e ne faccia richiesta entro 90 giorni dalla decadenza dei requisiti del genitore decaduto.

L’INPS corrisponderà il bonus secondo la modalità prescelta dal richiedente in fase di domanda, ossia tramite bonifico, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o prepagata con IBAN.

LA DOMANDA

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020 sul sito dell’INPS nell’apposita sezione, ed in sede di presentazione della domanda è necessario specificare il motivo per cui si richiede il bonus, ossia il contributo asilo nido o il contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

È anche possibile inoltrare la domanda attraverso il Contact center dell’INPS oppure tramite caf, patronati ed intermediari autorizzati.

Si può richiedere il Bonus anche per più figli, occorre semplicemente inoltrare richieste differenti per ognuno.

Importante ricordare che si può chiedere il rimborso esclusivamente per le rette pagate, qualora però parte delle rette siano state pagate dall’altro genitore il rimborso sarà possibile richiederlo per entrambi i genitori per le rate che competono loro e di cui, in fase di domanda, sarà obbligatorio allegare le ricevute e prenotarne il rimborso.

In caso di pagamenti effettuati in un secondo momento rispetto all’iscrizione sarà necessario allegare ad una seconda domanda l’iscrizione del bambino all’asilo e successivamente le relative ricevute, ma entro la fine del mese di riferimento del pagamento e comunque non oltre il 30 giugno 2021.