Proroga obbligatorietà del DURC

Proroga obbligatorietà del DURC

Con l’introduzione del decreto Cura Italia lo scorso marzo erano state numerose le proroghe approvate in merito a diverse scadenze burocratiche, tra queste c’era stata anche quella del DURC, documento importantissimo attestante la regolarità contributiva delle aziende regolarmente attive.

Inizialmente era stato stabilito che la durata dei DURC emessi tra
il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 sarebbe stata prorogataal 15 giugno,
per andare incontro alle difficoltà che le aziende stavano incontrando
immediatamente a seguito dello scoppio dell’epidemia nel nostro Paese, fornendo
loro la possibilità inoltre di prorogare i versamenti contributivi per i propri
dipendenti a settembre, stabilendo quindi un allungamento della validità del
DURC di circa 90 giorni.

L’emanazione del Decreto Rilancio invece aveva stabilito che
qualsiasi DURC emesso entro il 30 aprile avesse validità fino al 15 giugno
2020, con la sua trasformazione in legge negli scorsi giorni però il Parlamento
ha definitivamente stabilito di portare la scadenza di tale certificato al 29
ottobre 2020, purché emesso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

La decisione, seppur nelle intenzioni lodevole, rischia di esporre
il sistema a dei rischi oggettivi, non potendo infatti verificare in tempo
reale l’effettiva efficienza contributiva delle ditte si rischia, soprattutto
nel settore edile, di appaltare lavori pubblici ad imprese non in regola o di
pagare fatture a realtà che potrebbero rischiare di fallire.

Sicuramente il permesso di procrastinare il versamento dei contributi degli scorsi mesi in un’unica soluzione al 16 settembre non aiuta in questa situazione, poiché si va a creare un accavallamento di normative in contrapposizione luna con l’altra. Non ci sono infatti voci in merito a modificazioni sulle modalità di rilascio del DURC all’interno di alcun decreto emanato negli scorsi mesi, per cui il procedimento per poter richiedere il DURC e di conseguenza i requisiti relativi risultano invariati, nonostante le scadenze per i pagamenti dei contributi siano state ufficialmente spostate.

Il paradosso per le aziende che vogliano richiedere il rilascio
del DURC perciò è lampante: i contributi, per via della situazione di crisi, possono
essere pagati il 16 settembre ma perché il DURC risulti regolare essi devono comunque
essere effettivamente versati. Molte aziende sono all’impasse indecise se
aspettare a saldare i contributi mancanti per non pagare le more, ma quindi
attendere anche per avere il DURC, oppure versarli, corredati di interessi e
more, pur di ottenere il certificato prima.

A parziale chiarificazione un passaggio del nuovo decreto
Semplificazioni, art.10 comma 8, che afferma che:

 “In ogni caso in cui per la selezione del
contraente  o  per  la stipulazione  del  contratto
 relativamente  a  lavori,   servizi   o forniture
previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal
 presente decreto, è richiesto di  produrre  documenti
 unici  di  regolarità contributiva di cui al decreto  del
 Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
 sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella
  Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare,
dichiarare o autocertificare la regolarità  contributiva ovvero  il
 possesso  dei predetti  documenti  unici,
 non si applicano
le disposizioni dell’articolo 103,  comma  2,  del
 decreto-legge  n.  18  del  2020, relative alla
 proroga  oltre  la  data  del  31  luglio
 2020
  della validità dei
documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020”
il che
significa che la proroga di validità del DURC non è valida qualora si stia
concorrendo per l’assegnazione di un appalto pubblico con scadenza successiva
al 17 luglio 2020.