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Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus
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Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Il Decreto Liquidità proroga le segnalazioni dei cattivi pagatori al CAI i pignoramenti, le ipoteche e le sanzioni per gli assegni scoperti.

Col Decreto Cura Italia si erano introdotte proroghe sui termini dei versamenti di assegni bancari o cambiali e dei conseguenti protesti per le prima zone rosse individuate nel nostro Paese, ma con l’espandersi dell’epidemia è diventata palese l’esigenza di estendere queste misure a tutto il territorio nazionale.

L’estensione del provvedimento è stata raggiunta dapprima col Decreto Cura Italia, infatti l’art. 10, comma 5, d.l. n. 9/2020, aveva decretato la proroga delle scadenze al 31 marzo 2020 per cambiali ed altri titoli di credito su tutto il territorio nazionale, in un secondo momento poi grazie al Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) è stata fissata una nuova data di scadenza al 30 aprile 2020 distinguendo tra cambiali ed assegni.

Cambiali e vaglio cambiari

In merito ai titoli di credito “all’ordine”, come le cambiali o i vaglia cambiari la norma cita espressamente: “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.

E’ qui opportuno distinguere le cambiali in base alla loro tipologia di scadenza, quelle “a vista” e quelle “a giorno fisso”. In linea di massima entrambe possono essere presentate al pagamento dal 1° maggio 2020 (il 4 maggio 2020 quindi, non potendo considerare i giorni del ponte per la Festa dei Lavoratori), ma nel caso specifico della cambiale “a giorno fisso”, con l’applicazione della legge in oggetto, si proroga la decorrenza della parte residua del termine. In altre parole una cambiale con scadenza “a giorno fisso” il 9 aprile 2020 dovrà essere pagata automaticamente senza bisogno di alcuna prassi burocratica 22 giorni DOPO il 1° maggio (che equivalgono ai giorni trascorsi tra l’entrata in vigore del Decreto e la scadenza indicata sulla cambiale), quindi dev’essere presentata al pagamento il 23 maggio. Tutto ciò per preservare il lasso di tempo stabilito per il pagamento.

Per i titoli di credito con scadenza posteriore al 1° maggio, siano essi stati emessi prima del 9 marzo 2020 o meno, non trova applicazione questa disposizione.

Nessun titolo di credito può andare in protesto prima del 1° maggio. Nel caso in cui il protesto o la constatazione equivalente siano già stati pubblicati dalla Camera di Commercio all’interno del “Registro informatico dei protesti” nel periodo dal 9 marzo all’8 aprile dovranno essere cancellati dalla stessa; va da sé che anche la trasmissione al Prefetto del protesto e della constatazione equivalente o di assegno scoperto subiscono uno slittamento.

Assegni bancari

Riguardo invece gli assegni bancari nulla vieta al creditore di presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, tuttavia in caso di mancata copertura dei fondi dovrà attendere il 30 aprile per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore, il che si ripercuote conseguentemente sulla comunicazione di iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”, secondo la Lg. 386/90, art. 9 bis e 9, il cosiddetto CAI, che non potrà avvenire prima della scadenza dei termini previsti per la copertura dell’assegno (60 giorni per assegni all’interno dello stesso Comune e 75 giorni per quelli tra Comuni differenti).

Inoltre anche le sanzioni accessorie dovute alla banca per il tardivo pagamento dell’assegno scoperto, pari al 10% del rapporto tra somma dovuta e giorni di ritardo, vengono prorogate al 1° maggio 2020.

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e ipoteche

Nell’ambito delle azioni esecutive in seguito a cambiali o assegni non pagati, la cui scadenza sarebbe dovuta ricadere nel periodo di sospensione (9 marzo – 30 aprile), si fa presente che esse non possono essere applicate e che la loro decorrenza verrà prolungata di tanti giorni quanti ne siano trascorsi dall’entrata in vigore del Decreto, come da esempi:

  •  per una cambiale (per cui si procede per vie legali dopo un anno dalla scadenza): se la scadenza era il 19 marzo 2020 (10 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto) l’azione legale avverrà il 10 maggio
  • Per un assegno (con conseguenze legali dopo 6 mesi): se la scadenza era il 16 febbraio (una settimana dopo l’entrata in vigore del Decreto) l’azione legale avrà luogo il 7 maggio.
Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

7 commenti

Marcello Scritto il7:45 PM - 5 Maggio 2020

ma quando si saprà per le scadenze del 31 maggio 2020 per cambiali ? se saranno protestate ?

    Gianmaria@ Scritto il9:48 PM - 7 Maggio 2020

    Buonasera,

    sicuramente nel Decreto uscente vi saranno più specifiche in merito. Per ora ci si attiene ai testi del D.L. Cura Italia e D.L. Liquidità.

    Gianmaria@ Scritto il7:51 PM - 10 Maggio 2020

    Buongiorno,

    improbabile. Ragionevolmente, non essendo ancora usciti del tutto dall’emergenza covid-19, sicuramente i termini verranno allungati. Siamo in attesa di aggiornamenti con i prossimi decreti.

pietro capursi nappi Scritto il8:54 PM - 5 Maggio 2020

buonasera il 09 marzo 2020 ho versaro due assegni bancari di euro 10000,0 cadauno, la mia banca mi mda messaggio il 12 marzo 2020 di pagamento non avvenuto per mancanza fondi il 30 marzo 2020 ho ricevuto copia autentica dei due titoli. alla luce della sopsensione quando e’ l’ulitmo giorno utile per elevato protesto e quindi procedere alla azione legale?

    Gianmaria@ Scritto il9:49 PM - 7 Maggio 2020

    Salve,

    è un quesito che richiede l’intervento di un Nostro tecnico specializzato. Le consiglio di scrivere alla Nostra mail ufficiale gallarato@studiogallarato.it e sarà ricontattato!

Vincenzo Giordano Scritto il5:53 PM - 8 Maggio 2020

Buongiorno. Si prevede una nuova proroga per quanto riguarda le cambiali con scadenza Aprile? (Nello specifico, ho un effetto che avrei dovuto pagare, grazie alla proroga, il 04/05. Al momento è nelle mani del Notaio e sarà protestato, nel caso non pagassi, dopo il 14/5. Ci sarebbe la possibilità di un altra proroga al 01/06? Grazie.

Franco Scritto il3:56 AM - 28 Agosto 2020

Salve, nel mio caso che l’assegno bancario con scadenza il 30. 05. 2020, volevo sapere il termine di scadenza da presentare in banca la liberatoria dell’avvenuto pagamento dello stesso. Grazie

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