Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Il Decreto Liquidità proroga le segnalazioni dei cattivi pagatori al CAI i pignoramenti, le ipoteche e le sanzioni per gli assegni scoperti.

Col Decreto Cura Italia si erano introdotte
proroghe sui termini dei versamenti di assegni bancari o cambiali e dei
conseguenti protesti per le prima zone rosse individuate nel nostro Paese, ma con
l’espandersi dell’epidemia è diventata palese l’esigenza di estendere queste
misure a tutto il territorio nazionale.

L’estensione del provvedimento è
stata raggiunta dapprima col Decreto Cura Italia, infatti l’art. 10, comma 5,
d.l. n. 9/2020, aveva decretato la proroga delle scadenze al 31 marzo 2020 per
cambiali ed altri titoli di credito su tutto il territorio nazionale, in un
secondo momento poi grazie al Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) è
stata fissata una nuova data di scadenza al 30 aprile 2020 distinguendo tra
cambiali ed assegni.

Cambiali e
vaglio cambiari

In merito ai titoli di credito “all’ordine”,
come le cambiali o i vaglia cambiari la norma cita espressamente:

“i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al
30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito
emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni
altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo
stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in
via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi
espressamente”
.

E’ qui
opportuno distinguere le cambiali in base alla loro tipologia di scadenza, quelle “a vista” e quelle “a giorno fisso”. In linea di massima entrambe possono essere presentate al pagamento dal 1° maggio 2020 (il
4 maggio 2020 quindi, non potendo considerare i giorni del ponte per la Festa
dei Lavoratori), ma nel caso specifico della cambiale “a giorno fisso”, con
l’applicazione della legge in oggetto, si proroga la decorrenza della parte
residua del termine. In altre parole una cambiale con scadenza “a giorno fisso”
il 9 aprile 2020 dovrà essere pagata automaticamente senza bisogno di alcuna
prassi burocratica 22 giorni DOPO il 1° maggio (che equivalgono ai giorni
trascorsi tra l’entrata in vigore del Decreto e la scadenza indicata sulla
cambiale), quindi dev’essere presentata al pagamento il 23 maggio. Tutto ciò
per preservare il lasso di tempo stabilito per il pagamento.

Per i titoli di credito con scadenza posteriore al
1° maggio, siano essi stati emessi prima del 9 marzo 2020 o meno, non trova
applicazione questa disposizione.

Nessun titolo di credito può andare in protesto prima del 1° maggio. Nel caso
in cui il protesto o la constatazione equivalente siano già stati pubblicati
dalla Camera di Commercio all’interno del “Registro informatico dei protesti” nel
periodo dal 9 marzo all’8 aprile dovranno essere cancellati dalla stessa; va da
sé che anche la trasmissione al Prefetto del protesto e della constatazione
equivalente o di assegno scoperto subiscono uno slittamento.

Assegni
bancari

Riguardo invece gli assegni bancari nulla vieta al
creditore di presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, tuttavia in caso
di mancata copertura dei fondi dovrà attendere il 30 aprile per rivendicare
formalmente l’inadempimento al debitore, il che si ripercuote conseguentemente
sulla comunicazione di iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregolari”, secondo la Lg. 386/90, art. 9
bis e 9, il cosiddetto CAI, che non potrà avvenire prima della scadenza dei
termini previsti per la copertura dell’assegno (60 giorni per assegni
all’interno dello stesso Comune e 75 giorni per quelli tra Comuni differenti).

Inoltre anche le sanzioni accessorie dovute alla banca
per il tardivo pagamento dell’assegno scoperto, pari al 10% del rapporto tra
somma dovuta e giorni di ritardo, vengono prorogate al 1° maggio 2020.

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e
ipoteche

Nell’ambito delle azioni esecutive in seguito a
cambiali o assegni non pagati, la cui scadenza sarebbe dovuta ricadere nel
periodo di sospensione (9 marzo – 30 aprile), si fa presente che esse non
possono essere applicate e che la loro decorrenza verrà prolungata di tanti
giorni quanti ne siano trascorsi dall’entrata in vigore del Decreto, come da
esempi:

  •  per una
    cambiale (per cui si procede per vie legali dopo un anno dalla scadenza): se la
    scadenza era il 19 marzo 2020 (10 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto) l’azione
    legale avverrà il 10 maggio
  • Per un assegno (con conseguenze legali dopo 6 mesi):
    se la scadenza era il 16 febbraio (una settimana dopo l’entrata in vigore del
    Decreto) l’azione legale avrà luogo il 7 maggio.