Regolarizzazione 2020 braccianti, colf e badanti col decreto rilancio

Regolarizzazione
2020 braccianti, colf e badanti col decreto rilancio

Col Decreto Rilancio il Governo Conte ha inteso dare una
dura stoccata al cosiddetto “caporalato”, una piaga sociale che affligge il
nostro Paese da molti anni e che vede in particolar modo la sua diffusione in
quei territori dove le cosche mafiose tendono a farsi strada maggiormente vista
la presenza evanescente dello Stato.

D’altro canto con l’art. 103 del Decreto Rilancio si prevede
la regolarizzazione di contratti non solo in ambito agricolo ma anche di
assistenza alla persona ed al lavoro domestico, praticamente tutte quelle
mansioni che difficilmente in Italia vengono quasi mai contrattualizzate. Si
stima che nel nostro Paese i braccianti agricoli irregolari siano circa 600
mila e che le colf e badanti senza contratto ammontino a circa 865 mila, insomma
un numero piuttosto importante di lavoratori che non solo non sono tutelati sul
posto di lavoro ma che non versano alcun contributo.

Con questo provvedimento fortemente voluto da Ministro per
le politiche agricole Teresa Bellanova, la quale a sua volta è stata bracciante
agricola in passato e quindi particolarmente sensibile al discorso, finalmente
si è pensato anche a coloro i quali, per il tornaconto di qualche imprenditore
dalla dubbia moralità, sono rimasti nell’ombra finora, senza tutele lavorative,
sindacali ma in alcuni casi nemmeno basilari come il diritto ad un alloggio
decente, all’acqua corrente ed alla pulizia e sicurezza del posto di lavoro nel
caso dei braccianti agricoli.

Avviata dal 1° giugno la procedura era già in essere al 19
maggio 2020 in agricoltura, nel lavoro domestico e in altri specifici settori.
La sanatoria contenuta all’interno dell’art. 103 del decreto legge n. 34/2020 persegue
tre fini differenti ma complementari:

  • Emersione di rapporti di lavoro irregolari, siano essi con italiani, cittadini UE o stranieri con cittadini stranieri;
  • Regolarizzazione tramite permesso di soggiorno temporaneo dei cittadini stranieri;
  • Incentivo alla contrattualizzazione di cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.

Regolarizzazione 2020: datori di lavoro e requisiti

L’opportunità di emersione è data ai datori di lavoro che
siano

  • Siano cittadini italiani, di Stati Membri UE o
    stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
    periodo
  • Siano operanti nei settori: agricoltura,
    allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza
    alla persona per soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitino
    l’autosufficienza; lavoro domestico
  • Abbiano un fatturato annuo relativo al 2019 di
    almeno 30.000 € per il settore agricolo e nel caso di colf e badanti di 20.000
    € per nucleo familiare con un solo percettore di reddito e 27.000 € per
    famiglie con più soggetti, comprendendo in ogni caso nel calcolo del reddito
    eventuali assegni di invalidità

Il decreto specifica, nel caso delle regolarizzazioni di
stranieri, che se l’Ispettorato del Lavoro dovesse valutare troppo bassa la
capacità economica del datore di lavoro per accettare più istanze le stesse
saranno accolte parzialmente, per consentire ai lavoratori contrattualizzabili
il trattamento economico minimo come da CCNL.

Nel caso dei lavoratori agricoli potrà far fede ai fini del
calcolo della capacità economiche della ditta assuntrice anche il modello IRAP
o il volume di affari al netto degli acquisti.

(Nella tabella allegata al Decreto il Ministero dell’Interno ha evidenziato le specifiche attività che rientrano nei settori interessati)

DATORI DI LAVORO: CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda non potrà essere presentata da datori di lavoro
condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per:

  • Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da e verso l’Italia;
  • Favoreggiamento della prostituzione e/o reclutamento di persone e minori da destinare alla stessa e ad altre attività illecite;
  • Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  • Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, annullato o revocato.

REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI SENZA PERMESSO DI
SOGGIORNO

Per rapporto di lavoro già in essere al 19 maggio 2020:

  1. L’imprenditore corrisponderà 500 € allo Stato per la regolarizzazione di ogni singolo lavoratore tramite il modello F24 REDT 2020 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e comunque reperibile presso poste e banche).
  2. Il datore di lavoro presenta la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione, fino al 15 luglio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 22.00, in via telematica dal sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, che verrà avallata dalla Questura e dall’Ispettorato del Lavoro
  3. In seguito alle verifiche datore di lavoro e lavoratore si recheranno allo sportello Unico per l’Immigrazione per esibire la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto e la sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, lo sportello provvederà alla comunicazione di assunzione UNILAV e verrà consegnata al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  4. Il lavoratore invierà la richiesta di permesso alla Questura tramite ufficio postale

La medesima procedura è stata contemplata anche per avviare, ex novo, un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.

REGOLARIZZAZIONE ITALIANI E CITTADINI UE

La domanda può essere effettuata anche in questo caso fino
al 15 luglio 2020 con modalità informatica, questa volta tramite il sito
dell’INPS, purchè il rapporto di lavoro subordinato irregolare in oggetto fosse
in essere prima del 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del decreto
“Rilancio”) e risulti ancora in essere.

In merito alle attività di assistenza alla persona i
lavoratori possono essere regolarizzati anche nel caso in cui lavorino per enti
diversi dalle famiglie, come comunità religiose, conventi, caserme, comandi,
comunità assistenziali no profit come orfanotrofi, case-famiglia, pensioni per
anziani, comunità di recupero ed in ogni caso tutte quelle strutture che
abbiano personale al loro interno che si dedichi al servizio diretto ai
conviventi.

Il costo della domanda di regolarizzazione è sempre di 500 € per ogni lavoratore.

REGOLARIZZAZIONE STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO
SCADUTO

Infine per i lavoratori dei settori interessati che abbiano
visto scadere il proprio permesso di soggiorno dal 31 ottobre 2019 in poi è
possibile richiedere il rilascio di un permesso temporaneo in attesa di un
contratto lavorativo che ne sancisca poi la stabilizzazione per motivi di
lavoro.

La data ultima di presentazione è sempre il 15 luglio 2020 e
sarà possibile inoltrarla solo in presenza di pagamento di 130 € tramite
modello F24 REDT scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o acquisibile
tramite banche ed uffici postali.

In seguito la domanda andrò presentata alla Questura di
residenza tramite pota (costo della pratica 30 €), insieme all’F24 ed alla
documentazione che attesti l’attività lavorativa svolta prima della scadenza
del contratto e riscontrabile dall’Ispettorato del Lavoro.

Questi i requisiti che il cittadino straniero deve avere:

  • Essere in possesso di documento di identità
    rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
  • Poter fornire documentazione ufficiale
    attestante la sua presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo
    2020, senza che se ne sia poi allontanato;
  • Fornire documentazione comprovante la propria attività
    lavorativa su suolo italiano prima del 31 ottobre 2019.

Qualora il lavoratore trovi poi lavoro in uno dei settori in
oggetto potrà fare domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno
temporaneo in permesso per lavoro subordinato.