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Scontrino elettronico come prova d’acquisto

Scontrino elettronico come prova d’acquisto

Scontrino elettronico come prova d'acquisto
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Scontrino elettronico: rimane cartacea la prova di acquisto

Come può il cliente dimostrare di aver comprato un determinato bene nell’Era del Fisco Digitale?

Come ben sappiamo già da ieri 1 gennaio 2020, tutti i commercianti al minuto, sono tenuti all’emissione dello scontrino elettronico, come voluto dalla normativa vigente.

Lo scontrino elettronico: cosa cambia?

Con questo sistema cosa cambia sostanzialmente? Il commerciante, grazie ai registratori di cassa di ultima generazione, “batte” in cassa il corrispettivo, il quale verrà annotato sul c.d. giornale di fondo (riepilogo giornaliero dei corrispettivi” il quale dovrà essere inviato all’Amministrazione Finanziaria telematicamente).

Lo scontrino come prova di acquisto

Per il cliente sostanzialmente invece non cambia molto, salvo il fatto che rimane il dubbio della “prova di acquisto”. Per prova di acquisto di intende o fattura o ricevuta, la quale attesti l’avvenuto acquisto.

La prova di acquisto è fondamentale per l’acquirente per due motivi principali:

  • Diritto alla restituzione e garanzia: come previsto dal c.d. Codice del Consumatore, lo scontrino certifica l’acquisto effettuato dal cliente e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia; rappresenta poi il titolo idoneo per la deduzione dei costi sostenuti e la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef, nonché per “sorreggere” la fattura differita.
  • Elemento probatorio per verifiche fiscali immediate: lo scontrino costituisce la prova di acquisto in caso di controlli da parte dei corpi di polizia Economico Tributaria come previsto dall’art. 22 del DPR 633/72.

Il documento commerciale come prova di acquisto

Il documento commerciale, il quale sostituisce la ricevuta fiscale e lo scontrino parlante, certifica l’acquisto effettuato dal cliente e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia.

Il documento commerciale, come per le ricevute, deve contenere alcuni elementi che identifichino il titolare dell’acquisto:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

In sostituzione, è possibile emettere fattura immediata, sempre tramite le apposite funzioni del registratore di cassa.

La ricevuta cartacea come elemento di prova

Insomma: per l’acquirente sarà comunque necessario ricevere qualcosa di cartaceo da parte del negoziante, in modo che all’uscita dall’esercizio, in caso di controllo, si ha un elemento probatorio idoneo.

Come elemento per gli acquisti al minuto, senza fattura o scontrino parlante, è sufficiente la copia della ricevuta cartacea dell’acquisto o lo scontrino del POS, in caso di utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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