Sgravi contributivi e proroghe nella Legge di Bilancio 2021

Tra i punti salienti all’interno della nuova Legge di Bilancio 2021 ci sono sicuramente i commi dedicati al mondo del lavoro, agli sgravi contributivi ed alle proroghe inevitabili.
Il mondo del lavoro come ben sappiamo è in crisi da anni nel nostro Paese e purtroppo a causa della pandemia ha subito, com’era inevitabile, l’ennesimo colpo basso, tant’è che il Governo si è visto costretto ad investire una buona parte dei soldi che arriveranno da Bruxelles in misure che tentino di incentivarlo.
Il superbonus dello scorso anno era stato insomma un buon inizio per far muovere almeno il settore dell’edilizia che era bloccato da anni ma fermarsi a ciò sarebbe stato veramente riduttivo, così il Presidente del Consiglio Conte e la Ministra Catalfo si sono messi all’opera per approvare ulteriori finanziamenti e misure che potessero dare un attimo di respiro alle aziende attualmente in forte difficoltà economica
Vediamo quindi quali sono le misure principali in vigore nel trimestre 2021 – 2023.
Art. 1 comma da 10 a 15: sgravio contributivo assunzioni giovani
Sgravi contributivi del 100 % per 36 mesi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani al di sotto dei 36 anni, che diventano 48 nel Mezzogiorno. Lo sgravio può ammontare ad un massimo di 6.000 euro annui. Vale solo per le ditte che nei 9 mesi prima e nei 6 successivi all’assunzione stessa non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei confronti di lavoratori con la stessa mansione. La misura è valida per gli anni 2021 e 2022.
Art. 1 commi da 16 a 19: sgravio contributivo assunzioni donne
Sgravi contributivi del 100% negli anni 2021 e 2022 anche per le assunzioni di donne in aziende che dimostrino un incremento occupazionale proprio grazie a tali assunzioni. Il limite dello sgravio è anche qui di 6.000 euro l’anno.
Art. 1, commi da 20 a 22: sgravi contributivi autonomi e professionisti
Istituzione Fondo per sostenere lo sgravio contributivo di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS ed alle casse previdenziali. Per potervi accedere i lavoratori devono registrare due requisiti fondamentali: stare sotto i 50.000 euro di fatturato nel 2019 ed aver subito un calo di corrispettivi nel 2020 almeno del 33%.
Art. 1, commi da 23 a 25: maternità e paternità
Incremento del fondo a sostegno della maternità per le imprese e del reinserimento post- maternità, in più autorizzazione del permesso per paternità con relativa astensione dal luogo di lavoro, in sostituzione della madre, non solo in caso di nascita, ma anche in caso di morte de figlio.
Art. 1 comma 34: esonero contributivo giovani coltivatori
Esonero contributivo coltivatori diretti sotto i 40 anni per 2 anni iscritti alla Gestione Separata entro il 31 dicembre 2021.
Art. 1 commi 34 e 35: decontribuzione contratti sportivi
Fondo di 50 milioni di euro per tamponare gli sgravi contributivi in ambito sportivo nel 2021 e 2022, rimarranno obbligatori solo i contributi relativi all’INAIL per atleti, allenatori, direttori tecnici e sportivi, direttori di gara e preparatori atletici che abbiano rapporti di lavoro con federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o associazioni e società sportive dilettantistiche.
Art. 1 comma 50: agevolazioni fiscali “cervelli”
Sgravio sulle imposte relative ai redditi da lavoro dipendente o autonomo per quei soggetti laureati o altamente qualificati che hanno fatto ritorno in Italia trasferendovi la residenza prima del 31 dicembre 2019. Il 10% in caso di presenza di un figlio minorenne oppure di acquisto di un immobile da parte del soggetto o del coniuge convivente nel 12 mesi antecedenti o nei 18 posteriori all’avvio del regime applicato. In alternativa il 5% in caso di presenza di 3 figli minorenni e le stesse condizioni relative all’abitazione.
Art. 1 commi da 161 a 169: sgravio contributivo assunzioni Mezzogiorno
Proroga dello sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti assunti da aziende del Mezzogiorno del 30% fino al 2025, del 20% per gli anni 2026 e 2027 e del 10% per il 2028 e 2029.
Art. 1 commi da 278 a 280: proroga CIG aziende in crisi e call center
Trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende in crisi rinnovato di 12 mesi per tutto il 2021. Prorogato il sostegno al reddito per gli operatori call center per tutto il 2021 fino ad esaurimento fondi.
Art. 1 commi 282 e 283: indennità pescatori
Indennità da 30 euro giornalieri per i lavoratori delle imprese dedite alla pesca marittima e per i soci delle cooperative della piccola pesca per tutto il 2021 in caso di arresto temporaneo del lavoro.
Art. 1 commi 290 e 291: CIGS e mobilità aziende in aree di crisi industriale
Prosecuzione degli interventi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in deroga per il 2021 nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.
Art. 1 commi da 299 a 314: CIG ordinaria e in deroga e CISOA fino al 30 giugno 2021
Proroga della cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario per ulteriori 12 settimane, da consumarsi tra il 1° gennaio 202 ed il 30 giugno 2021, per tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle agricole per cui sarà attivata la CISOA. Le domande andranno inoltrare all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è subentrata la necessità di richiedere l’ammortizzatore sociale.
Coloro che non facciano richiesta di cassa integrazione hanno diritto alla proroga del versamento dei contributi fino a fine marzo 2021, nel momento in cui però richiedano la cassa perderanno questa proroga.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) poi è rinnovato per una durata massima di novanta giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.
La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, pena la decadenza.
In entrambi i casi i periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembren2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal comma in oggetto.
Art. 1 commi da 315 a 319: Sostegno al reddito pesca
Introdotto un sostegno al reddito anche per pescatori autonomi o per dipendenti imbarcati su mezzi marittimi dediti alla pesca o su mezzi battenti acque interne e lagunari per un massimo di 90 giorni da sfruttare tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
L’indennizzo aiuterà sia gli autonomi, sia i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca che gli armatori imbarcati sui propri mezzi e praticanti attività di pesca che subiscano la riduzione del reddito nel primo semestre 2021 almeno del 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.
Il compenso è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. L’indennità sarà pari a 40 euro al giorno.
Per i lavoratori subordinati invece, la misura sarà pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale. Le domande andranno inoltrate all’INPS.
Art. 1 commi da 386 a 400: Iscro, cassa integrazione autonomi
Potranno usufruire dell’erogazione dell’Iscro per 6 mesi nel triennio 2021 – 2023 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, ossia coloro che esercitano attività abituale di arte o professione che non siano iscritti ad altre forme previdenziali, ecco che, ancora una volta, sono quindi esclusi i professionisti iscritti ad altre Casse Professionali, critica giustamente mossa da molti versanti.
L’indennità ammonterà al 25% dell’ultimo reddito dichiarato all’Agenzia delle Entrate su base semestrale (in sostanza la metà dei ricavi percepiti nell’anno) e spetterà a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
In ogni caso l’importo totale dell’indennità spettante sarà suddiviso durante i 6 mesi di fruizione dell’aiuto.
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