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Associazioni ed enti non commerciali, lo statuto, il codice fiscale, la p.iva

Associazioni ed enti non commerciali, lo statuto, il codice fiscale, la p.iva

Associazioni ed enti non commerciali
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Associazioni ed enti non commerciali, lo statuto, il codice fiscale, la p.iva

COS’E’ UN’ASSOCIAZIONE?

Secondo l’art. 73 comma 1, lett. c) del DPR n. 917 del 1986 un’associazione è un “ente, pubblico o privato, diverso da una società” e costituita da un’aggregazione di soci con la volontà di perseguire uno scopo comune di utilità sociale. Un’associazione è ritenuta tale in quanto ente “no profit”, ovvero se la principale attività della stessa non è costituita da attività commerciale.

Essendo enti no profit, quindi “non commerciali”, che si occupano del miglioramento sociale e del benessere della comunità la legge riconosce alle associazioni un regime fiscale agevolato e l’esenzione dagli adempimenti fiscali ordinari.

I REQUISITI DI UN’ASSOCIAZIONE

LO STATUTO

Un’associazione per esercitare deve innanzitutto redigere uno statuto o un atto costitutivo, sottoforma di atto pubblico o di scrittura privata, in cui siano indicate le finalità dell’associazione stessa e le attività essenziali svolte al suo interno per perseguire l’oggetto sociale, ossia lo scopo dell’associazione.

Occorre indicare sullo statuto se l’associazione può essere “riconosciuta” o no, ossia se i beni dei soci possono confluire o meno nell’associazione, di che stampo è l’attività che si vuole intraprendere (sociale, culturale, di volontariato…) e se è possibile farla rientrare nel RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ecco perché è sempre consigliato rivolgersi ad un professionista per redigere tale documento.

Occorre precisare poi che non sempre è obbligatorio depositare l’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate ma nel caso in cui lo sia occorre richiedere preventivamente il Codice Fiscale numerico, composta da 11 cifre, che andrà ad identificare l’associazione stessa.

IL CODICE FISCALE

Il Codice Fiscale identifica l’ente nel tessuto economico della società e permette di dargli una persona giuridica nel caso in cui volesse rapportarsi con enti terzi e si può richiedere inoltrando l’apposto modulo all’Agenzia delle Entrate, l’ AA5/6, opportunamente compilato dal legale rappresentante.

In caso non fosse possibile recarsi presso l’Agenzia delle Entrate è sufficiente spedire una raccomandata, ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, allegando copia del documento d’identità del legale rappresentante.

La presentazione telematica del modulo è possibile solo in caso di variazioni degli enti e non per le costituzioni.

E’ bene precisa che le associazioni di per sé non hanno l’obbligo di richiedere il Codice Fiscale ma nel semplice caso in cui volessero stipulare un contratto d’uso gratuito o di affitto di un locale adibito a sede legale e/o operativa dell’ente sul contratto l’uso del Codice Fiscale diventa impellente.

COME DECADONO I REQUISITI DI ENTE “NON COMMERCIALE”

Va da sé che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”, come menzionato nell’art. 111 bis, comma 1, per cui se l’attività principale dell’associazione diventa di tipo commerciale la detassazione prevista per gli enti no profit viene meno “a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni” (art. 111 bis, comma 3).

I requisiti decadono inoltre in altre 3 situazioni: nel momento in cui si verifichi prevalenza di redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, come le sovvenzioni, le quote associative o le liberalità, in caso di prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività oppure in caso di prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

ENTE NON COMMERCIALE CON P.IVA, E’ POSSIBILE?

E’ possibile che alcuni enti non commerciali si ritrovino ad incrementare le proprie entrate promuovendo attività di per sé commerciali, come la somministrazione di pasti, o la commercializzazione di prodotti autoprodotti, la sponsorizzazione e simili… In tal caso, pur sempre mantenendo la soglia delle attività commerciali minore rispetto a quella delle attività no profit, è possibile per l’ente richiedere la P.IVA e da quel momento esercitare quindi anche l’attività commerciale.

La P.IVA può essere richiesta contestualmente al Codice Fiscale, se già consapevoli della volontà di inserire una parte di attività commerciale all’interno dell’associazione, oppure successivamente, in ogni caso la richiesta avverrà tramite presentazione del modello AA7/10 tramite 3 canali: ComUnica (per gli enti iscritti al Registro Imprese), tramite sportello direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite raccomandata A/R allegando fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante o presentando la domanda attraverso gli intermediari abilitati.

Appare ovvio che l’apertura delle P.IVA sposta inevitabilmente qualche equilibrio nella gestione interna contabile dell’associazione esponendola ad adempimenti fiscali maggiori e ad una tassazione leggermente differenti, è quindi un’opzione che va vagliata con particolare oculatezza.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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