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Cassa Integrazione In Deroga Covid-19

Cassa Integrazione In Deroga Covid-19

Cassa Integrazione In Deroga Covid-19
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Cassa Integrazione In Deroga Covid-19

Chi può farne richiesta

Possono richiederla tutte le ditte del settore privato, per quelle con più di 5 dipendenti serve l’accordo sindacale concluso anche in via telematica, per quelle con meno di 5 dipendenti invece no. La domanda è da inoltrare sul portale dell’INPS coi soliti canali PIN/SPID online tramite il modello “Sr41”.

Il totale delle settimane di Cassa cui le ditte possono accedere è sempre comunque nel complesso 9 e non è dovuto alcun contributo addizionale.

Non possono usufruirne i datori di lavoro domestico, quelli che possono attivare la CIGO e il FIS e i lavoratori assunti dopo il 23 Febbraio 2020.

Chi può riceverla

Tutti i lavoratori del settore privato purchè con un contratto attivo al 23 Febbraio 2020, compresi anche i lavoratori agricoli, anche se la loro ditta avesse già fatto ricorso a tutte le giornate previste da una CIG precedentemente attivata durante l’anno, i lavoratori della pesca e del terzo settore e quelli degli enti religiosi riconosciuti, cioè i lavoratori per i quali fino ad adesso non era previsto alcun tipo di Cassa Integrazione. Non è prevista alcuna soglia minima di anzianità raggiunta sul posto di lavoro.

Sono compresi in questo trattamento tutti i lavoratori impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro inclusi anche i lavoratori intermittenti cui spetterà un assegno calcolato in base alla media dei giorni lavorati nei 12 mesi precedenti.

Implicazioni burocratiche

L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accettazione della richiesta di CIGD

La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Per i lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Termini di presentazione

Le domande devono essere inoltrate all’INPS tramite i canali online normalmente previsti, solo al momento dell’accettazione della pratica competerà al datore di lavoro allegare il modello Sr41 e completare la richiesta. Il procedimento dev’essere ultimato entro sei mesi dalla data di accettazione da parte dell’INPS. Ai datori di lavoro inadempienti verrà addebitato l’intero importo versato dall’INPS ai lavoratori.

Il Modello è scaricabile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.pdf

Metodi di versamento

L’ erogazione è a spese dell’INPS, fino ad esaurimento fondi.

Casi particolari

Per i residenti nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, complice la chiusura delle attività precedente rispetto al resto del territorio nazionale e la messa in atto di questi ammortizzatori sociali prima, con una richiesta all’INPS tramite codice “33192” sarà possibile richiedere la CIGD per un totale di 13 settimane, richiesta che si potrà inoltrare anche nei prossimi giorni purchè non siano già stati superati i giorni concedibili.

Per le ditte con più unità locali disseminate in almeno 5 Regioni differenti la richiesta di CIGD sarà complessiva, indicando cioè il numero totale dei dipendenti aventi diritto all’assegno ed i relativi nominativi, per quelle con unità produttive su meno di 5 Regionisi renderà necessario invece inoltrare formale richiesta a tutte le Regioni competenti, il tutto tramite CIGWEB.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO) COVID-19

Chi può farne richiesta

Possono richiederla tutte le attività con più di 5 dipendenti appartenenti alle categorie indicate nell’art. 10 del D.Lgs. 14 Settembre 2015, n. 148, (vedi elenco sotto), tramite i soliti veicoli online sul sito dell’INPSindicando la causale “COVID-19 nazionale”, senza bisogno di fornire documentazione circa il calo del lavoro o la chiusura, fornendo semplicemente l’elenco completo dei nominativi di tutti i dipendenti, compilando semplicemente il “modello Sr41”.

Chi può riceverla

Possono percepire la CIGO tutti i dipendenti delle ditte precedentemente indicate purchè abbiano un contratto effettivamente attivo al 23 Febbraio 2020, non importa che abbiano maturato i 90 giorni di anzianità all’interno dell’azienda, anzi, vengono computati nel calcolo per l’assegno anche i giorni eventualmente lavorati presso un’altra azienda prima di entrare a far parte di quella che richiede l’aiuto.

Implicazioni burocratiche (cumulo giorni Cassa Integrazione, malattia, ferie)

Il provvedimento di Cassa Integrazione attivato in questi giorni in alcun modo non fa cumulo con i giorni eventualmente concessi all’azienda per ulteriori provvedimenti di Cassa Integrazione, sono quindi sostanzialmente sovrapponibili.

L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accettazione della richiesta di Cassa e che questa misura di integrazione salariale copre eventualmente l’indennità  giornaliera di malattia.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni al 1° marzo 2020 indicati come “zona rossa”, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati in tali Comuni questo trattamento eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” precedentemente autorizzata.

 Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere entrambi gli ammortizzatori i periodi richiesti non si sovrappongono.

Termini di presentazione

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le domande possono essere inoltrate tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Agosto 2020 per una durata massima di 9 settimane.

Il Modello Sr41 è scaricabile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2038%20del%2012-03-2020_Allegato%20n%201.pdf

Metodi di versamento

Riguardo i pagamenti ci sono 2 strade: l’anticipo da parte del datore di lavoro che può essere conguagliato successivamente oppure può essere richiesto direttamente all’INPS.

Si sta vagliando l’ipotesi di far anticipare i versamenti dalle banche direttamente sui conti correnti dei dipendenti, una sorta di prestito, un anticipo di liquidità che andrà poi compensato successivamente.

Casi particolari

Le aziende che abbiano già in corso un provvedimento di Cassa Integrazione straordinaria (CIGS), interrotta a causa del Coronavirus possono accedere a questo ulteriore ammortizzatore sociale.

  • Qualora la loro filiera di appartenenza lo preveda possono accedere al CIGO: devono fare richiesta della sospensione delle CIGS al Ministero del lavoro, o sul sito del Ministero nella sezione dedicata al CIGSonline, o tramite posta elettronica ordinaria (dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it) o tramite PEC (dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it), successivamente devono fare richiesta all’INPS tramite ilmodello Sr40, con  la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
  • Qualora le ditte non appartengano alle categorie indicate possono fare domanda per la Cassa Integrazione in deroga.

In entrambi i casi dovranno indicare la data di cessazione della CIGO per COVID-19 e la riassunzione della Cassa precedente con la nuova data di termine.

L’Elenco dettagliato delle attività che rientrano nella CIGO:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

 b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

 c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Chi può richiederlo

Le aziende con più di 15 dipendenti iscritte al Fondo stesso per un massimo di 9 settimane che non faranno cumulo sul computo di tale concessione nell’anno 2020, senza bisogno di fornire documentazione relativa al calo di lavoro o alla chiusura dell’azienda.

Chi può riceverlo

Sia i datori di lavoro sia i dipendenti possono ricevere l’assegno del FIS, che può essere erogato solo per 9 settimane e comunque sarà valido fino al 31 Agosto 2020. Assegni familiari e FIS non sono cumulabili, anzi, il FIS interrompe e sostituisce tali assegni per la totalità delle ore di lavoro.

Le giornate pagate dalla ditta tramite il Fondo in questi giorni non sono computabili nella stima totale dei giorni concessi per il quinquennio mobile.

Metodi di versamento

Per le ditte che vanno da 5 a 15 dipendenti è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Per le ditte con più di 15 dipendenti è prevista la possibilità di anticipare l’assegno con le liquidità dell’azienda e conguagliare successivamente ma anche, in via eccezionale, di far versare l’importo direttamente dall’INPS.

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI INTEGRATIVI

I datori di lavoroappartenenti ai Fondi bilaterali alternativi che hanno più di 5 dipendentipossono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” direttamente ai Fondi stessi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020.

FONDO BILATERALE ARTIGIANI

Possono accedere all’assegno tutti gli artigiani, non importa il numero di dipendenti, che facciano parte dell’albo artigiani, non importa se siano in regola con i versamenti nei confronti del Fondo.

L’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è quindi l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

Nel caso di entrambi i Fondi la domanda non va presentata all’INPS ma al Fondo stesso e in nessun caso questi lavoratori hanno diritto alla Cassa Integrazione.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DI IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

Chi può richiederla

Questo tipo di Cassa Integrazione può essere richiesto da aziende, anche in forma associata, che esercitano attività diretta di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli.

Chi può riceverla

La CISOA va richiesta all’INPS con i consueti canali online tramite causale “COVID-19 CISOA” e spetta ai lavoratori che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda edai soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti agricoli, con rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.Nel caso in cui la ditta abbia già usufruito del monte giorni previsto nel 2020 le aziende possono fare richiesta di Cassa Ordinaria.

Modalità di Versamento

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Termini di scadenza

La domanda va inoltrata entro 4 mesi dalla sospensione dell’attività produttiva e dev’essere avallata entro 20 giorni, trascorsi i quali senza comunicazioni, vale il principio di silenzio-assenso e la domanda verrà considerata accettata.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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