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Cessione di quote srl senza notaio

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Cessione di quote srl senza notaio: è possibile?

Le normative in materia societaria vanno sempre di più verso la semplificazione in favore del contribuente. In altri articoli abbiamo visto come la srl può essere semplificata o addirittura aperta senza notaio.

In questo articolo vorrei spiegare il funzionamento della cessione quote senza notaio.

L’art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, prevede che la cessione quote tra soci o a terzi possa essere fatta mediante la firma digitale e senza la firma di convalida del notaio.

Cessione di quote srl senza notaio: come fare?

La normativa prevede che ad intercedere tra le parti, cedente e cessionario, ci debba comunque essere una figura professionale, la quale dovrà curare tutta la parte tecnico-formale della spedizione dell’atto all’Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese. Questa figura è il commercialista.

Cessione di quote a cura del commercialista

Il commercialista che intercede tra le parti dev’essere un professionista iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, nella sezione A dell’ordine.

Il commercialista deve inoltre:

  • non aver ricevuto alla sottoscrizione dell’atto nessun richiamo o provvedimento da parte del consiglio dell’Ordine;
  • avere una polizza RC professionale;
  • essere in regola con i crediti formativi professionali;
  • avere un certificato di firma digitale;

Il commercialista dopo al firma digitale dei documenti, deve apporre una marca temporale, la quale certifica il giorno della firma dell’atto digitale.

Il professionista in questione fa da trade union tra il cedente e il cessionario oltre che con gli enti che riceveranno l’atto.

La figura in questione ha quindi una responsabilità non indifferente in quanto certifica che l’atto tra vivi in questione e autentico, comportandosi di conseguenza da pubblico ufficiale.

Cessione di quote senza notaio: le parti

Nella cessione di quote tra due o più soggetti intervengono molte parti:

  • Cedente: colui che sta cedendo le quote;
  • Cessionario: colui che sta acquistando le quote dal cedente;
  • Il commercialista: il professionista che certifica l’autenticità dell’atto;
  • L’agenzia delle entrate che funge da ufficio del registro;
  • Il Registro delle Imprese ove viene pubblicato l’atto secondo i principi di pubblicità voluti dal codice civile.

Tutte le parti intervengono in determinati step che vuole la normativa in questione.

Cessione di quote senza notaio: premesse

Per prima cosa il cedente e il cessionario si devono recare dal professionista, il quale prima di tutto dovrà essere certo dell’identità degli stessi.

Il riconoscimento va fatto mediante i documenti d’identità i quali il commercialista dovrà fotocopiare e archiviare in modo digitale.

Il cedente e il cessionario dal momento che stanno trattando una quota e quindi del denaro, il professionista dovrà accertarsi della provenienza delle risorse finanziarie del cessionario. Il commercialista sarà obbligato secondo le ultime disposizioni in materia di antiriciclaggio fare un apposita scheda di adeguata verifica.

Non finisce qui l’analisi preventiva: il commercialista dovrà fare un minimo di valutazione sul valore delle quote.

Per esempio: se il valore nominale delle quote è di 10.000 € e la società è nata nel 2012, all’atto di vendita nel 2019 il valore sarà ragionevolmente aumentato in maniera direttamente proporzionale alla crescita dell’azienda.

Determinare il valore di una quota sociale è cosa tutt’altro che semplice: vanno presi in considerazione numerosi fattori sia tra le fonti che tra gli impieghi dello stato patrimoniale della società.

Il fisco è molto attento alle plusvalenze generate da cessioni straordinarie (quote, azioni, società ecc). E’ fondamentale quindi fare una valutazione preventiva o una due diligence attenta, per evitare sanzioni molto salate.

Il professionista dovrà inoltre accertarsi del regime patrimoniale dei soci e che la vendita non violi norme sulla pubblica sicurezza. In caso di comunione di beni tra i coniugi, l’autorizzazione alla vendita dovrà essere siglata anche dal coniuge.

Come ultima cosa, ma non meno importante è fondamentale analizzare lo statuto della società la quale si stanno cedendo le quote. Infatti non tutti i contratti societari sono uguali e spesso contengono insidie e cavilli insormontabili.

Uno di questi è sicuramente il c.d. diritto di prelazione, ossia la facoltà dei soci partecipanti alla società di opporsi alla cessione a un terzo della quota di un socio uscente.

Il diritto di prelazione prevede che le quote sociali siano cedute ai soci della società ma non ai terzi. Tuttavia i soci possono rinunciare, con esplicita dicitura all’interno dell’atto di cessione.

Un altro vizio che si può incontrare è la presenza di pegni sulle quote, le quali potrebbero ad esempio garantire un finanziamento di un terzo o di una società controllante.

Insomma: ogni casistica va analizzata attentamente, onde evitare problematiche.

Cessione di quote senza notaio: la stesura dell’atto

Una volta terminate le verifiche preliminari si può procede alla stesura dell’atto di cessione.

Grazie a tutte le caratteristiche acquisite in fase di analisi (parti, il prezzo, le rinunce ecc) si procede alla stesura dell’atto.

L’atto si può preparare su un comunissimo foglio di word o open office. Il file deve essere impaginato bene in modo da non generare bordi.

Il file deve inoltre contenere solamente parole e nessun collegamento ipertestuale, il quale renderebbe inefficace la caratteristica di originale informatico, che approfondiremo tra poco.

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Scarica file cessione quote

Cessione quote senza notaio: la procedura

Una volta scritto l’atto come da fac simile, va trasformato in PDF/A. Il formato PDF/A è obbligatorio per tutti gli atti ufficiali.

Il formato PDF/A permette che l’atto non sia modificabile da nessun programma di insinuazione aggressiva, inoltre garantisce l’integrità nel tempo allo stesso.

NB: esistono due varianti di PDF/A, 1a e 1b. La differenza tra i due e di pochi bit, ma ne determina la lettura nei programmi degli enti. Il formato da utilizzare tra i due è il PDF/A 1a.

Il file in word deve essere necessariamente trasformato in PDF/A 1a e non stoscanizzato. La norma prevede che il file debba essere un originale informatico.

A trasformazione avvenuta il file in PDF/A 1a va firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte nell’atto. Consiglio di usare il programma “Dike 6” o “Dike IC”.

Le firme delle parti devono essere tutte equivalenti; cosa vuole dire: non ci devono essere firme di secondo grado ma tutte firme di prima grado. Il programma in questione permette di non fare confusione, in quanto il file verrebbe scartato. Il file in questione dovrà prendere l’estensione .p7m. Ad esempio: file_cq.pdf.p7m.

Come ultima procedura “offline” va applicato al file .p7m, la marca temporale.

Le marche temporali possono essere acquistate da servizi di hosting quali Aruba o Register. Hanno un costo irrisorio, tant’è che ne vendono a blocchi di 50 o 100.

Il formato della marca temporale da applicare è .tsr. A questo punto il file avrà tre estensioni: file_cq.pdf.p7m.tsr . Se non vedete l’estensione, niente paura potrete verificarlo dalle proprietà del file (click destro sul file-proprietà).

Una volta preparati i file, va compilata la pratica di cessione quote per l’Agenzia delle Entrate. Il programma in questione può essere scaricato dagli intermediari dal sito di Entrate e va istallato in un ambiente con Java che fa da macchina virtuale.

A volte Java da problemi con i programmi Ministeriali. Consiglio, come ho già suggerito in altre guide, avere un ambiente solo per gli applicativi Entratel, magari su un pc a se o su una macchina virtuale istallata su una partizione del disco fisso.

La procedura del programma chiederà di inserire il conto corrente ove prelevare i bolli pari ad € 200 (per cessione). Il conto corrente deve essere quello intestato al professionista, il quale dovrà rifatturare le anticipazioni in esenzione iva (es. art. 15 dpr 633/72)

Compilata e spedita la pratica, nel giro di qualche ora la procedura restituirà le relative ricevute. Attenzione ai falsi positivi, la ricevuta può anche essere negativa dovuto a qualche errore del file.

Il file ricevuta va aperto con l’apposito programma “desktop telematico”, il quale genererà più file. Quello di maggiore interesse è il file .rel.p7m, il quale dovrà essere allegato alla pratica verso il Registro Imprese.

La pratica verso il Registro imprese serve per rendere pubblico l’atto di variazione, come voluto dal codice civile.

La pratica può essere preparata o con il programma offline Fedra, oppure con Starweb, un applicativo Infocamere online.

Nella pratica andranno allegati i documenti della cessione, i documenti d’identità delle parti, la dichiarazione di conformità del professionista (nelle note).

Il sottoscritto ……………., nato a …… il ….…, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ……… al numero ……… Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti.

Dichiara inoltre di essere stato incaricato, in data……., alla trasmissione dell’atto di trasferimento quote da tutte le parti contraenti.
Dichiara altresì, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione

Vanno allegati inoltre il file .rel.p7m e la procura speciale fornita al professionista dall’amministratore della srl.

Anche qui ci sono delle spese di pubblicazione (diritti e bolli) che ammontano complessivamente a 157 €. Come per i bolli dell’AdE, vanno anticipati dal professionista il quale dovrà curarsi di rifatturarli in esenzione iva.

Depositato l’atto nel giro di 5-10 giorni sarà disponibile la visura aggiornata.

Cessione quote senza notaio: alcune curiosità

La pratica di cessione quote è una pratica che non prevede la modifica parallela di altri quadri, pertanto non sarà possibile ad esempio comunicare la cessione quote e il cambio di amministratore parallelamente, ma si dovranno fare due pratiche distinte.

Inoltre, se la società passa da più soci a socio unico va fatta una pratica di “deposito elenco soci” dove va dichiarato che da quel momento la denominazione dovrà essere “nome azienda srl a socio unico”.

Cessione quote senza notaio: le scadenze degli atti

Ovviamente tutti i passaggi riportati hanno delle scadenze ben precise:

  • L’atto va depositato il giorno stesso in cui viene apposta la marca temporale, pena lo scarto della pratica dalla procedura automatica dell’applicativo Ministeriale “Cessione quote societarie”;
  • L’atto dev’essere depositato all’Agenzia delle Entrate, mediante la procedura telematica descritta, entro e non oltre 20 giorni dalla firma e dalla presa dell’incarico;
  • Ai fini della pubblicità, la variazione va comunicata al Registro delle Imprese mediante la procedura descritta entro 30 giorni dalla data dell’atto scaricato da Entratel (file .rel.p7m), il quale solitamente coincide con il giorno di invio.
  • Il pagamento dei diritti e dei bolli avviene al momento dell’invio delle pratiche, pena il blocco della procedura.

Cessione quote senza notaio: conviene

Viste tutte queste procedure sembra davvero complicato, ma per il professionista che se ne occupa abitualmente non lo è sicuramente.

Le stesse procedure telematiche che esegue il commercialista le fa anche il notaio, quindi a livello di lavoro è pariteticamente la stessa cosa.

La differenza sostanziale sta sicuramente nelle tariffe dove il commercialista è spesso molto più economico rispetto al notaio.

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La normativa prevede che ad intercedere tra le parti, cedente e cessionario, ci debba comunque essere una figura professionale, la quale dovrà curare tutta la parte tecnico-formale della spedizione dell'atto all'Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese. Questa figura è il commercialista. Il commercialista che intercede tra le parti dev'essere un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, nella sezione A dell'ordine.
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Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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