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DL Agosto, proroga rate mutui e prestiti al 2021

DL Agosto, proroga rate mutui e prestiti al 2021

proroga rate mutui e prestiti al 2021
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DL Agosto, proroga rate mutui e prestiti al 2021

La crisi da Coronavirus ha purtroppo messo in ginocchio tante piccole e medie realtà imprenditoriali del Bel Paese e tra le aziende ad averne sofferto di più ovviamente quelle operanti nel settore del turismo.

Viene in parziale soccorso di tali realtà la moratoria introdotta dal dl Agosto sui mutui e sulle linee di credito previsti dal decreto Cura Italia, sia per le PMI del settore turistico sia per tutte le altre operanti in settori differenti, siano esse ditte individuali, professionisti o lavoratori autonomi.

Per le ditte che abbiano già fatto richiesta per la moratoria precedentemente la proroga ha effetto automatico senza necessità di farne richiesta, per tutte le altre è invece possibile richiederla fino alla fine dell’anno corrente.

In caso di esplicita rinuncia essa dev’essere presentata a mezzo PEC o comunque tramite comunicazione rintracciabile entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Il dl Agosto proroga conseguentemente le segnalazioni al CRIF, fissando al 31 gennaio 2021 la data limite prima della ripresa delle segnalazioni al centro rischi bancario ed a tutti i sistemi di monitoraggio creditizio privati delle aziende che hanno usufruito della moratoria.

Quali sono le nuove scadenze?

Per le PMI, lavoratori autonomi, professionisti e ditte individuali di tutti i settori la nuova scadenza è fissata al 31 gennaio 2021, per quelle invece del comparto turistico che è sicuramente il più colpito dagli accadimenti degli ultimi mesi si parla della concreta possibilità, previa concessione dell’UE, di prorogare fino al 31 marzo 2021.

Prorogabili sono tutte le linee di credito in conto corrente, le scadenze di prestiti e canoni, o di rate degli stessi, a breve termine ed i finanziamenti per anticipi su titoli di credito.

Quali scadenze vengono prorogate

Gli articoli del Cura Italia a cui si applica la proroga del dl Agosto sono:

  •  il 56 comma 2, lettere a, b e c; il comma 6 lettere a e c; il comma 8. Tali articoli vengono modificati nelle scadenze, che passano dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, dall’art. 65 del dl Agosto.
  • Il 56 comma 2 lettera c. Tale articolo, dedicato al settore turistico, è modificato nelle scadenze dall’art. 77 del dl Agosto, prorogando i termini ultimi delle rate di mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021, previa concessione dall’UE.

In altre parole:

I prestiti accordati al consumatore per pagare crediti già esistenti tra il 29 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020non possono essere revocati prima del 31 gennaio 2021, né per la parte già utilizzata né per quella ancora da fruire.

I prestiti unitari, quindi non rateali, con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 sono prorogati a tale data d’ufficio alle medesime condizioni.

Per mutui e finanziamenti rateali, anche in presenza di cambiali agricole, i pagamenti delle rate con scadenza prima del 31 gennaio 2021 sono prorogati a tale data (31 marzo per il settore turistico). Il piano di recupero delle rate eventualmente prorogate consterà d’ufficio di una dilazione dell’importo ancora dovuto, senza peròaggiungere ulteriori oneri ad ambo le parti.

È possibile per le aziende scegliere due strade riguardo gli interessi: continuare a pagarli alle stesse condizioni accordate oppure interrompere il pagamento degli stessi insieme alla quota della rata, in tal caso gli interessi maturati durante la sospensione e calcolati con lo stesso tasso contrattuale sulla base del capitale residuo verranno dilazionati in rate, da iniziare a  pagarsi dopo il 31 gennaio 2021, con un piano di ammortamento residuo.

Come fare domanda

Per le aziende che devono ancora fare richiesta per la moratoria il termine ultimo è il 31 dicembre 2020, la richiesta deve avvenire tramite PEC o attraverso altri sistemi con tracciabilità alla banca e deve riportare:

  • Gli estremi del finanziamento per il quale si fa richiesta
  • L’autodichiarazione che attesti l’aver subito carenza di liquidità a causa della pandemia
  • I requisiti che la individuino nella categoria di micro, piccola o media impresa
  • La dichiarazione di consapevolezza riguardo alle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di finanziamenti con agevolazioni pubbliche la banca, o chi per essa, provvederà alla sospensione del finanziamento automaticamente se non riceverà risposta dall’ente agevolatore, secondo il principio del silenzio assenso, entro 15 giorni dall’inoltro della pratica.

Chi può beneficiare della moratoria

Tutte le PMI con sedi, legali o operative, in Italia e che si trovassero “in bonis”alla data del 17 marzo 2020, per cui senza crediti in sofferenza o eventuali rate scadute da più di 90 giorni, possono usufruire di questa moratoria, al computo della platea di possibili fruitori vanno poi aggiunti i lavoratori autonomi con partita IVA, i professionisti e le ditte individuali.

Da ultimo possono ricorrere alla moratoria anche gli enti no-profit come associazioni, fondazioni, cooperative ed imprese sociali e gli enti ecclesiastici o religiosamente riconosciuti perché iscritti al registro imprese.

Anche le imprese che abbiano già ottenuto precedentemente misure di sospensione o modifica dello stesso finanziamento negli ultimi 24 mesi possono accedere alla proroga, purchè l’impresa si trovi in bonis come precedentemente specificato.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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