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Fondo perduto AdE: fino al 13 agosto

Fondo perduto AdE: fino al 13 agosto

Slittamento scadenze fiscali giugno 2020
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Fondo perduto AdE: fino al 13 agosto

Domanda contributo a fondo perduto covid per p.iva, c’e’ tempo fino al 13 agosto

Abbiamo già ampiamente parlato dei contributi a fondo perduto che lo Stato ha messo a disposizione degli imprenditori investiti dalla profonda crisi da coronavirus, ma ultimamente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n, 15/E del 13 giugno 2020, ha dato nuovi dettagli in merito alla trasmissione corretta ed oculata della domanda, ricapitoliamo quindi quanto espresso dal suddetto documento ufficiale.

CHI NE PUO’ BENEFICIARE

In linea di massima i titolari di partita IVA regolarmente attiva al momento della presentazione della domanda che esercitano attività d’impresa, lavoro autonomo, i titolari di reddito agrario ed anche i forfetari.

Inoltre, la circolare aggiunge che il bando “è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti”

Possono fruire poi del beneficio anche i contribuenti che non siano inquadrati esclusivamente come dipendenti o pensionati, ossia qualora esercitino il ruolo di socio lavoratore in un’impresa o di lavoratore autonomo.

La Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate inoltre specifica che possono accedere al contributo anche quei contribuenti che esercitino più attività che rientrino nella platea che può accedere al prestito, ovviamente laddove sussistano i requisiti, tra cui il calo di fatturato che andrà calcolato sul totale dei compensi e ricavi delle varie attività.

Non possono invece accedere al contributo a fondo perduto, oltre agli enti pubblici, gli scritti alle casse previdenziali, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione ed infine i percettori di indennità covid per professionisti e lavoratori dello spettacolo.

REQUISITI

I requisiti rimangono gli stessi introdotti dal Decreto Rilancio, ossia aver avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che i ricavi del mese di aprile 2020 siano inferiori di due terzi a quelli dello stesso mese dell’anno precedente.

Le eccezioni sono rappresentate dalle start up che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 2020 in poi, le quali rientrano di diritto nel beneficio, e dalle attività con sede legale o operativa nei comuni che furono inclusi nella zona rossa ad inizio epidemia, cioè il 23 febbraio 2020.

LA DOMANDA

In merito alla presentazione della domanda abbiamo due situazioni percorribili in base alla cifra richiesta:

  • Contributo inferiore o uguale a 150.000 euro: domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica tramite Entratel o Fisconline oppure tramite la sezione dedicata, all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, inserita nell’applicativo “Fatture e Corrispettivi”.

La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario con delega al Cassetto fiscale o al servizio appunto di “Fatture e Corrispettivi”.

  • Contributo superiore a 150.000 euro: inoltrare il modello all’indirizzo istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it, comprensivo dell’autocertificazione in merito ai ricavi.

Il modello deve essere in formato PDF e firmato digitalmente da chi richiede il prestito.

La domanda può essere inoltrata fino al 13 di agosto (24 agosto 2020 in cui a farla sia l’erede del gestore di un’attività) indicando sul modulo l’iban del conto su cui dovranno essere bonificati i soldi, il quale dovrà essere intestato o cointestato al richiedente, pena l’annullamento dell’istanza. E’ comunque possibile rinunciarvi in qualsiasi momento, anche dopo il 13 agosto.

E’ doveroso prestare molta attenzione nell’inoltrare la domanda poichè in caso di dati errati il compenso potrebbe essere ritenuto non spettante, in tutto o in parte, il che implicherebbe una sanzione pari al triplo del compenso erogato e che potrebbe andare da 5.164 € fino a 25.822 €,  e si potrebbe rischiare la reclusione da 6 mesi a 3 anni nel caso di somme percepite sopra i 3.999,96 €.

L’istanza può essere rettificata solo se non già autorizzata al pagamento.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

All’ interno del modulo dedicato sarà necessario indicare i dati ed il codice fiscale del richiedente e se si tratti eventualmente di erede dell’attività e bisognerà indicare il codice iban su cui andrà fatto il versamento.

La successiva sessione è relativa ai dati di fatturato, qui infatti vanno indicati i ricavi o compensi relativi ai mesi di aprile 2020 ed aprile 2019. Posto che per rientrare nella tutela bisogna dimostrare di aver avuto un calo di due terzi del fatturato rispetto all’anno precedente, vige il principio di cassa, ossia per avere il quadro corretto della situazione bisogna conteggiare nel totale dei ricavi, al netto dell’IVA, esclusivamente le fatture riferite a prestazioni effettivamente consumate nel mese di aprile o che siano state pagate nel mese di aprile, nonostante eventuali fatture differite, e bisogna includere eventuali beni ammortizzabili o note di credito riferiti a tale periodo.

Stesso discorso per le attività che registrano i corrispettivi, faranno infatti fede esclusivamente i corrispettivi con date comprese nel mese di aprile, in caso invece di corrispettivi ventilati la cifra da riportare sarà al lordo dell’IVA.

A questo punto, nella sezione successiva, è possibile individuare la fascia entro cui ricade l’ammontare dei ricavi di aprile 2019, che va indicata sul modello. Le fasce sono 3 e ad ognuna di esse corrisponde una percentuale di contributo diversa che si applica alla differenza tra i ricavi di aprile 2019 e quelli di aprile 2020:

  • Per ricavi/compensi fino a 400.000 euro: 20%
  • Per ricavi/compensi da 400.001 € a 1 milione di euro: 15%
  • Per ricavi/compensi da 1.000.001 € a 5 milioni di euro: 10%

Il contributo base resta comunque di 1.000 € per le persone fisiche e di 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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