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La chiusura di una srl senza notaio, è possibile

La chiusura di una srl senza notaio, è possibile

La chiusura di una srl senza notaio
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La chiusura di una srl senza notaio, è possibile

La liquidazione di una società consiste nella cessazione dell’attività produttiva della stessa in concomitanza con la trasformazione dell’intero suo patrimonio in denaro attraverso la vendita dei suoi beni, ed infine col risarcimento dei creditori ed eventualmente la ridistribuzione ai soci degli utili.

Una società in liquidazione, ossia che abbia nominato dei liquidatori che si occupino della gestione dell’azienda in vece degli amministratori e che si occupino della pratica, deve riportare in visura la dicitura “in liquidazione”, voce che accompagnerà il nome della società fino al momento dell’estinzione della stessa al Registro delle Imprese.

Il liquidatore ha il compito di indagare sugli affari finanziari ed economici della società, evidenziando eventuali illeciti, e stabilirne le cause della liquidazione.

Una società può dirsi liquidata con l’avvenuta trasformazione di tutti i suoi beni in denaro, il conseguente risarcimento di tutti i creditori, la ridistribuzione tra i soci di eventuali utili e la stesura del Bilancio finale col deposito dei libri sociali presso l’Agenzia delle Entrate.

Soltanto le SRL possono beneficiare della procedura di scioglimento semplificata, ovvero lo scioglimento senza notaio.

La procedura di liquidazione di una SRL è disciplinata dagli artt. 2484-2496 del codice civile.

Quali sono le cause di scioglimento di una Srl?

Prima di parlare di liquidazione di una srl, sia essa semplifica oppure con l’intervento di un notaio, bisogna prima fare chiarezza su un punto: quali sono le cause dello scioglimento di una srl e in corrispondenza di quali è possibile adottare la procedura semplificata risparmiando i soldi per l’atto notarile?

L’art. 2484del c.c. ci parla delle cause di scioglimento delle srl e afferma che esse si sciolgono:

“1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea;

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.”

Le tre fasi della liquidazione e dove avviene la semplificazione

La procedura di chiusura di una SRL ha tre fasi principali ed è all’interno della prima, che è quella che getta le basi per l’avvio della pratica, che si trova la semplificazione in oggetto.

La prima fase è quella di “accertamento della causa di scioglimento”, è prerogativa fondamentale infatti che una srl per sciogliersi debba soddisfare almeno uno dei requisiti riportati nell’art.2484 del c.c., come visto in precedenza.

Generalmente per liquidare una società è indispensabile un atto notarile che attesti lo scioglimento della società “per delibera assembleare” o “per altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”, in caso in cui invece lo scioglimento rientri tra le prime 4 casistiche l’intervento del notaio può essere tranquillamente sostituito da una delibera dell’assemblea dei soci in cui individuano la causa della liquidazione.

Con questa semplificazione burocratica si permette alla società di accedere alla liquidazione in tempi più brevi e risparmiando i soldi dell’atto.

La seconda fase è quella della nomina del liquidatore o dei liquidatori. Una volta constatata la causa di scioglimento l’amministratore deve convocare l’assemblea ed i soci devono nominare i liquidatori, dando sempre atto alle maggioranze indicate sullo statuto.

Una volta poi che il nome del liquidatore sarà inserito sul Registro delle Imprese gli amministratori dovranno consegnare lui le scritture contabili ed i libri sociali, da quel momento il liquidatore vedrà ricadere su di sé la responsabilità in caso di eventuali danni arrecati alla società e a terzi e di inadempienze.

La terza ed ultima fase infine è la liquidazione vera e propria dei beni della società e l’estinzione dei debiti della stessa, con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese.

I liquidatori si mettono all’opera ed iniziano la vendita di tutti i beni residui della società, allo scopo di trasformarli in liquidità da distribuire tra gli eventuali creditori della srl, solo una volta estinti i debiti è il momento della redistribuzione degli utili tra i soci, in caso ce ne fossero.

Da ultimo poi i liquidatori potranno poi redarre il bilancio finale e depositare le scritture contabili ed i libri sociali presso l’Agenzia delle Entrate, avviando così la pratica di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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