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VIA LIBERA DELL’UE ALLA MORATORIA SUI FINANZIAMENTI ANTI-COVID

VIA LIBERA DELL’UE ALLA MORATORIA SUI FINANZIAMENTI ANTI-COVID

MORATORIA SUI FINANZIAMENTI ANTI-COVID
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VIA LIBERA DELL’UE ALLA MORATORIA SUI FINANZIAMENTI ANTI-COVID

La Commissione Europea avalla il proseguo della moratoria sui finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese italiane.

Il Decreto Agosto aveva infatti previsto uno slittamento della moratoria sui finanziamenti “anti-Covid” concessi alle PMI e sulla garanzia della sezione speciale del Fondo per le PMI portando la scadenza al 31 gennaio 2021, per le imprese del campo turistico addirittura fino al 31 marzo 2021.

Il problema della sostenibilità della misura era sorto subito, specialmente in relazione alle politiche comunitarie che hanno spesso osteggiato i piani dei conti del nostro Paese, ma questa volta l’Unione Europea ha dato un segnale positivo ed ha ritenuto la moratoria un “aiuto compatibile ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”, come si evince dalla decisione SA.57717 della Commissione Europea.

UN BREVE MEMORANDUM SUI FINANZIAMENTI ANTI-COVID

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni ed ai finanziamenti previsti dai Decreti Rilancio e Agosto imprese di due tipi: i lavoratori autonomi con P.IVA oppure le PMI, ossia aziende con meno di 250 dipendenti, con fatturato inferiore a 50 milioni di euro l’anno ed operanti sul territorio nazionale, non importa in quale tipo di settore.

Per accedere ai finanziamenti vige inoltre il requisito dell’essere classificata come azienda “in bonis”, ossia del non deve avere posizioni deteriorate e non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Tra gli aiuti che un’azienda può richiedere troviamo:

  • La proroga, alle stesse medesime condizioni, dei prestiti non rateali;
  • La sospensione delle rate di canoni, mutui, leasing e simili in scadenza, anche in presenza di cambiali agrarie, totalmente o solo per la quota capitale, continuando cioè a pagare solo gli interessi;
  • La possibilità di utilizzare come anticipo su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020 la parte non utilizzata di aperture a revoca e dei prestiti accordati, che comunque non possono essere revocati.
Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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