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Regolarizzazione 2020 braccianti, colf e badanti col decreto rilancio

Regolarizzazione 2020 braccianti, colf e badanti col decreto rilancio

Regolarizzazione 2020
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Regolarizzazione 2020 braccianti, colf e badanti col decreto rilancio

Col Decreto Rilancio il Governo Conte ha inteso dare una dura stoccata al cosiddetto “caporalato”, una piaga sociale che affligge il nostro Paese da molti anni e che vede in particolar modo la sua diffusione in quei territori dove le cosche mafiose tendono a farsi strada maggiormente vista la presenza evanescente dello Stato.

D’altro canto con l’art. 103 del Decreto Rilancio si prevede la regolarizzazione di contratti non solo in ambito agricolo ma anche di assistenza alla persona ed al lavoro domestico, praticamente tutte quelle mansioni che difficilmente in Italia vengono quasi mai contrattualizzate. Si stima che nel nostro Paese i braccianti agricoli irregolari siano circa 600 mila e che le colf e badanti senza contratto ammontino a circa 865 mila, insomma un numero piuttosto importante di lavoratori che non solo non sono tutelati sul posto di lavoro ma che non versano alcun contributo.

Con questo provvedimento fortemente voluto da Ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova, la quale a sua volta è stata bracciante agricola in passato e quindi particolarmente sensibile al discorso, finalmente si è pensato anche a coloro i quali, per il tornaconto di qualche imprenditore dalla dubbia moralità, sono rimasti nell’ombra finora, senza tutele lavorative, sindacali ma in alcuni casi nemmeno basilari come il diritto ad un alloggio decente, all’acqua corrente ed alla pulizia e sicurezza del posto di lavoro nel caso dei braccianti agricoli.

Avviata dal 1° giugno la procedura era già in essere al 19 maggio 2020 in agricoltura, nel lavoro domestico e in altri specifici settori. La sanatoria contenuta all’interno dell’art. 103 del decreto legge n. 34/2020 persegue tre fini differenti ma complementari:

  • Emersione di rapporti di lavoro irregolari, siano essi con italiani, cittadini UE o stranieri con cittadini stranieri;
  • Regolarizzazione tramite permesso di soggiorno temporaneo dei cittadini stranieri;
  • Incentivo alla contrattualizzazione di cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.

Regolarizzazione 2020: datori di lavoro e requisiti

L’opportunità di emersione è data ai datori di lavoro che siano

  • Siano cittadini italiani, di Stati Membri UE o stranieri in possesso del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • Siano operanti nei settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico
  • Abbiano un fatturato annuo relativo al 2019 di almeno 30.000 € per il settore agricolo e nel caso di colf e badanti di 20.000 € per nucleo familiare con un solo percettore di reddito e 27.000 € per famiglie con più soggetti, comprendendo in ogni caso nel calcolo del reddito eventuali assegni di invalidità

Il decreto specifica, nel caso delle regolarizzazioni di stranieri, che se l’Ispettorato del Lavoro dovesse valutare troppo bassa la capacità economica del datore di lavoro per accettare più istanze le stesse saranno accolte parzialmente, per consentire ai lavoratori contrattualizzabili il trattamento economico minimo come da CCNL.

Nel caso dei lavoratori agricoli potrà far fede ai fini del calcolo della capacità economiche della ditta assuntrice anche il modello IRAP o il volume di affari al netto degli acquisti.

(Nella tabella allegata al Decreto il Ministero dell’Interno ha evidenziato le specifiche attività che rientrano nei settori interessati)

DATORI DI LAVORO: CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda non potrà essere presentata da datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per:

  • Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da e verso l’Italia;
  • Favoreggiamento della prostituzione e/o reclutamento di persone e minori da destinare alla stessa e ad altre attività illecite;
  • Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
  • Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, annullato o revocato.

REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Per rapporto di lavoro già in essere al 19 maggio 2020:

  1. L’imprenditore corrisponderà 500 € allo Stato per la regolarizzazione di ogni singolo lavoratore tramite il modello F24 REDT 2020 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e comunque reperibile presso poste e banche).
  2. Il datore di lavoro presenta la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione, fino al 15 luglio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 22.00, in via telematica dal sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, che verrà avallata dalla Questura e dall’Ispettorato del Lavoro
  3. In seguito alle verifiche datore di lavoro e lavoratore si recheranno allo sportello Unico per l’Immigrazione per esibire la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto e la sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, lo sportello provvederà alla comunicazione di assunzione UNILAV e verrà consegnata al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  4. Il lavoratore invierà la richiesta di permesso alla Questura tramite ufficio postale

La medesima procedura è stata contemplata anche per avviare, ex novo, un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.

REGOLARIZZAZIONE ITALIANI E CITTADINI UE

La domanda può essere effettuata anche in questo caso fino al 15 luglio 2020 con modalità informatica, questa volta tramite il sito dell’INPS, purchè il rapporto di lavoro subordinato irregolare in oggetto fosse in essere prima del 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del decreto “Rilancio”) e risulti ancora in essere.

In merito alle attività di assistenza alla persona i lavoratori possono essere regolarizzati anche nel caso in cui lavorino per enti diversi dalle famiglie, come comunità religiose, conventi, caserme, comandi, comunità assistenziali no profit come orfanotrofi, case-famiglia, pensioni per anziani, comunità di recupero ed in ogni caso tutte quelle strutture che abbiano personale al loro interno che si dedichi al servizio diretto ai conviventi.

Il costo della domanda di regolarizzazione è sempre di 500 € per ogni lavoratore.

REGOLARIZZAZIONE STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Infine per i lavoratori dei settori interessati che abbiano visto scadere il proprio permesso di soggiorno dal 31 ottobre 2019 in poi è possibile richiedere il rilascio di un permesso temporaneo in attesa di un contratto lavorativo che ne sancisca poi la stabilizzazione per motivi di lavoro.

La data ultima di presentazione è sempre il 15 luglio 2020 e sarà possibile inoltrarla solo in presenza di pagamento di 130 € tramite modello F24 REDT scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o acquisibile tramite banche ed uffici postali.

In seguito la domanda andrò presentata alla Questura di residenza tramite pota (costo della pratica 30 €), insieme all’F24 ed alla documentazione che attesti l’attività lavorativa svolta prima della scadenza del contratto e riscontrabile dall’Ispettorato del Lavoro.

Questi i requisiti che il cittadino straniero deve avere:

  • Essere in possesso di documento di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
  • Poter fornire documentazione ufficiale attestante la sua presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne sia poi allontanato;
  • Fornire documentazione comprovante la propria attività lavorativa su suolo italiano prima del 31 ottobre 2019.

Qualora il lavoratore trovi poi lavoro in uno dei settori in oggetto potrà fare domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno temporaneo in permesso per lavoro subordinato.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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