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SGRAVIO DEL 50% SUI CONTRIBUTI PER I PERCETTORI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

SGRAVIO DEL 50% SUI CONTRIBUTI PER I PERCETTORI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

SGRAVIO DEL 50% SUI CONTRIBUTI
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SGRAVIO DEL 50% SUI CONTRIBUTI

SGRAVIO DEL 50% SUI CONTRIBUTI PER I PERCETTORI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

La legge 205/2017 aveva previsto dal 1° gennaio 2018 un assegno di ricollocazione (AdrCigs), che poteva oscillare tra i 250 € ed i 5000 € a seconda dell’occupabilità del percettore, per quei lavoratori che nel 2018 si erano ritrovati in cassa integrazione. Tale assegno era utilizzabile per pagare le prestazioni di consulenti di servizi d’impiego pubblici o privati che si dedicassero in modo particolare al profilo del lavoratore al fine di trovargli un impiego. In seguito alla riassunzione del soggetto anche il datore di lavoro avrebbe avuto un incentivo, ovvero lo sgravio del 50% della contribuzione del lavoratore. La misura era però rimasta in stand by, fino al momento della pubblicazione della circolare 27/2020 da parte dell’INPS lo scorso 27 giugno 2020.

COSA PREVEDE LA RICOLLOCAZIONE

Con l’emanazione della suddetta circolare i lavoratori che abbiano accettato nuove proposte di lavoro da parte dei consulenti assoldati grazie all’assegno di ricollocazione, dal 1° gennaio 2018 in avanti, beneficeranno di un contributo mensile pari al 50% del trattamento di cassa integrazione che avrebbero ancora dovuto percepire in casa di non occupazione e dell’esenzione dalle tasse su 9 mensilità del TFR.

Dal canto suo il datore di lavoro potrà finalmente accedere ad uno sgravio del 50% sulla contribuzione del lavoratore, esclusi i premi INAIL, per un tetto massimo di 4.030 € l’anno, misura che dovrebbe perciò spronare gli imprenditori quindi ad assumere.

A QUALI CONTRATTI SI PUO’ APPLICARE

Lo sgravio è applicabile a tutti i contratti di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, siano essi a tempo determinato, indeterminato, apprendistato o in somministrazione ed indipendentemente che siano full time o part time, per il quale ovviamente è previsto uno sgravio contributivo proporzionato all’orario di lavoro.

Non sono compresi i lavoratori assunti da enti pubblici, i lavoratori domestici, gli intermittenti e gli occasionali.

A QUANTO AMMONTA LO SGRAVIO

Lo sgravio ammonta, mensilmente, ad un massimo di 335,83 €, nel complesso per cui per 12 mensilità annue parliamo di 4.030 € e perdurerà per un massimo di 12 mesi per i rapporti a tempo determinato e per 18 mesi per quelli a tempo indeterminato. Chiaramente in caso di trasformazione da determinato ad indeterminato l’agevolazione passa ai 18 mesi.

In caso poi di rapporti lavorativi iniziati o terminati a metà del mese si calcolano 10,83 € per ogni giorno di effettivo lavoro.

E’ CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?

Sì, l’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi per l’assunzione di:

  •  lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi
  •  donne prive di impiego regolare da almeno 24 mesi
  • donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti alle aree e settori economici o professioni di cui all’art, 4, commi da 8 a 11, della Lg. 28 giugno 2012, n. 92

Può inoltre sussistere in presenza di incentivi economici come quelli per:

  • L’assunzione di lavoratori disabili (Lg. 68/1999)
  • L’assunzione di percettori di NASpI (nella misura del 20% dell’indennità che sarebbe spettata loro in caso di non assunzione per le mensilità rimanenti)

 Il beneficio infine non può però fare cumulo con l’incentivo per l’assunzione dei giovani fino ai 35 anni valevole per gli anni 2019 e 2020.

COME FARE LA DOMANDA

Per accedere all’incentivo il datore di lavoro deve accedere al sito dell’INPS, accreditarsi con le proprie credenziali (Spid o PIN) ed inoltrare attraverso la “comunicazione bidirezionale” nel proprio cassetto previdenziale il modulo BADR correttamente compilato, reperibile sullo stesso sito nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Previa verifica dei requisiti come la presenza di DURC in stato di validità ed il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del dlgs n. 150/2015) l’INPS comunicherà l’accettazione o meno della domanda, la quale troverà applicazione pratica in sede di Uniemens mensile mandando in compensazione o a conguaglio l’F24 dei contributi.

Gianmaria@

Tributarista accreditato Blogger Studio di diritto fiscale e tributario

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