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Bonus Formazione 4.0

Bonus Formazione 4.0

Bonus formazione 4.0
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La Legge di Bilancio 2021 ha confermato numerosi bonus, tra questi il Bonus Formazione 4.0, una misura che si pone l’obiettivo di favorire il processo di trasformazione tecnologica delle imprese andando a rafforzare tutte quelle competenze affinché le aziende possano approcciarsi al contesto dell’industria 4.0.

Quali sono i vantaggi del credito di imposta per la formazione 4.0?

Il Bonus Formazione 4.0 consiste in un credito di imposta riconosciuto in misura diversa a seconda delle spese effettuate da parte delle piccole e medie imprese. In particolare, sarà riconosciuto per il 50% e fino a 300.000 euro per le micro e piccole imprese; per il 40% delle spese e fino a 250.000 euro per le medie imprese; nella misura del 30% e fino a 250.000 € per le grandi imprese.

La misura del credito di imposta aumenta per tutte le imprese fino al 60%, qualora i destinatari delle iniziative di formazione siano le “categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017”.

Quali sono le spese ammissibili per il Bonus Formazione 4.0?

Le spese ammissibili ai fini del Bonus Formazione 4.0 si traducono in investimenti sul personale che si occuperà della formazione, costi di esercizio che sono collegati ai formatori e a chi partecipa alla formazione come, ad esempio, le spese di eventuali viaggi, materiali, forniture e quant’altro. Tra queste non rientrano le spese relative all’alloggio salvo quelle necessarie per i partecipanti con disabilità.

Rientrano, ancora, i costi di consulenza per il servizio di formazione e tutte le spese relative ai partecipanti della formazione e le cosiddette spese generali indirette che prevedono costi amministrativi, di locazione e spese generali.

Quali sono le attività di formazione a chi si rivolgono?

Secondo quanto disposto dall’intervento, le attività formative che hanno danno diritto al credito di imposta si traducono in: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Ecco in forma di elenco tutte le attività previste dalla misura:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

La misura in oggetto si rivolge a tutte quelle imprese residenti nel territorio italiano e anche le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, del suo settore economico, dimensione e regime contabile.

Questa misura non contempla, tuttavia, tutte quelle aziende che sono sottoposto a processi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo. Inoltre, non sono incluse tutte quelle imprese che sono sottoposte a sanzioni interdittive secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Come avviene l’erogazione della formazione?

La formazione per ottenere il credito di imposta può essere erogata da parte di dipendenti interni all’azienda oppure da enti esterni. In quest’ultimo caso, si deve fare riferimento a soggetti accreditati presso la Regione oppure la Provincia in cui l’impresa ha sede legale oppure operativa.

Altri soggetti che rientrano in questa misura sono le Università (sia pubbliche che private) e i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 oppure i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Come accedere al credito di imposta?

Accedere al Bonus Formazione 4.0 è molto semplice. Innanzitutto, il quantum del credito di imposta deve essere presente nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui sono state effettuate quelle spese.

Il credito, quindi, può essere utilizzato solamente in forma compensativo a partire dal periodo di imposta successivo. Per farlo, è necessario presentare il modello F24 con gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Affinché il credito di imposta si effettivamente garantito deve essere provato il sostenimento delle spese attraverso l’utilizzo di una certificazione, un documento che sarà poi allegato al bilancio e che è rilasciato da chi si occupa della revisione legale dei conti. Qualora l’impresa non fosse soggetta alla revisione legale dei conti, deve comunque provvedere a generare questo documento avvalendosi di un professionista idoneo.

Inoltre, le imprese che beneficiano del credito di imposta dovranno conservare una relazione che spieghi le dinamiche della formazione posta in essere, la documentazione contabile e amministrativa che mostri che il beneficio ottenuto è stato applicato e, infine, i registri nominativi che sono sottoscritti dal personale che si è occupato della formazione oppure del formato esterno. Le aziende che vogliono sfruttare l’agevolazione, devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Erika@

Contabile e blogger

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