Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

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Proroga scadenze assegni bancari e cambiali causa coronavirus

Il Decreto Liquidità proroga le segnalazioni dei cattivi pagatori al CAI i pignoramenti, le ipoteche e le sanzioni per gli assegni scoperti.

Col Decreto Cura Italia si erano introdotte proroghe sui termini dei versamenti di assegni bancari o cambiali e dei conseguenti protesti per le prima zone rosse individuate nel nostro Paese, ma con l’espandersi dell’epidemia è diventata palese l’esigenza di estendere queste misure a tutto il territorio nazionale.

L’estensione del provvedimento è stata raggiunta dapprima col Decreto Cura Italia, infatti l’art. 10, comma 5, d.l. n. 9/2020, aveva decretato la proroga delle scadenze al 31 marzo 2020 per cambiali ed altri titoli di credito su tutto il territorio nazionale, in un secondo momento poi grazie al Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) è stata fissata una nuova data di scadenza al 30 aprile 2020 distinguendo tra cambiali ed assegni.

Cambiali e vaglio cambiari

In merito ai titoli di credito “all’ordine”, come le cambiali o i vaglia cambiari la norma cita espressamente: “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.

E’ qui opportuno distinguere le cambiali in base alla loro tipologia di scadenza, quelle “a vista” e quelle “a giorno fisso”. In linea di massima entrambe possono essere presentate al pagamento dal 1° maggio 2020 (il 4 maggio 2020 quindi, non potendo considerare i giorni del ponte per la Festa dei Lavoratori), ma nel caso specifico della cambiale “a giorno fisso”, con l’applicazione della legge in oggetto, si proroga la decorrenza della parte residua del termine. In altre parole una cambiale con scadenza “a giorno fisso” il 9 aprile 2020 dovrà essere pagata automaticamente senza bisogno di alcuna prassi burocratica 22 giorni DOPO il 1° maggio (che equivalgono ai giorni trascorsi tra l’entrata in vigore del Decreto e la scadenza indicata sulla cambiale), quindi dev’essere presentata al pagamento il 23 maggio. Tutto ciò per preservare il lasso di tempo stabilito per il pagamento.

Per i titoli di credito con scadenza posteriore al 1° maggio, siano essi stati emessi prima del 9 marzo 2020 o meno, non trova applicazione questa disposizione.

Nessun titolo di credito può andare in protesto prima del 1° maggio. Nel caso in cui il protesto o la constatazione equivalente siano già stati pubblicati dalla Camera di Commercio all’interno del “Registro informatico dei protesti” nel periodo dal 9 marzo all’8 aprile dovranno essere cancellati dalla stessa; va da sé che anche la trasmissione al Prefetto del protesto e della constatazione equivalente o di assegno scoperto subiscono uno slittamento.

Assegni bancari

Riguardo invece gli assegni bancari nulla vieta al creditore di presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, tuttavia in caso di mancata copertura dei fondi dovrà attendere il 30 aprile per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore, il che si ripercuote conseguentemente sulla comunicazione di iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”, secondo la Lg. 386/90, art. 9 bis e 9, il cosiddetto CAI, che non potrà avvenire prima della scadenza dei termini previsti per la copertura dell’assegno (60 giorni per assegni all’interno dello stesso Comune e 75 giorni per quelli tra Comuni differenti).

Inoltre anche le sanzioni accessorie dovute alla banca per il tardivo pagamento dell’assegno scoperto, pari al 10% del rapporto tra somma dovuta e giorni di ritardo, vengono prorogate al 1° maggio 2020.

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e ipoteche

Nell’ambito delle azioni esecutive in seguito a cambiali o assegni non pagati, la cui scadenza sarebbe dovuta ricadere nel periodo di sospensione (9 marzo – 30 aprile), si fa presente che esse non possono essere applicate e che la loro decorrenza verrà prolungata di tanti giorni quanti ne siano trascorsi dall’entrata in vigore del Decreto, come da esempi: